Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte ricorrente (TAR Lombardia n. 2644 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata dal giudice amministrativo quando la parte ricorrente, invitata a precisare la permanenza dell’interesse alla decisione tramite ordinanza istruttoria o avviso di Segreteria ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., rimanga inerte. L’inerzia processuale costituisce elemento decisivo e manifesta implicitamente, ma in modo inequivoco, l’attuale disinteresse alla definizione della controversia. Tale declaratoria presuppone che l’interesse originario sia venuto meno, come nel caso di revoca del provvedimento impugnato per il sopravvenuto venir meno degli atti presupposti. La pronuncia può essere resa ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un pubblico esercizio in Milano, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione per un giorno dell’autorizzazione, in conseguenza di pregresse contestazioni per l’utilizzo non autorizzato di impianti di diffusione sonora e lo svolgimento di eventi musicali in ore serali. Il Comune si costituiva depositando un successivo provvedimento del 3 ottobre 2023, con il quale aveva sospeso l’efficacia dell’atto impugnato in ragione della sospensione cautelare, disposta in sede giurisdizionale, degli atti presupposti. La ricorrente rinunciava quindi alla domanda cautelare.
Con ordinanza istruttoria presidenziale del 10 marzo 2026, il Tribunale chiedeva alle parti di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione, con espresso avvertimento circa la possibile declaratoria di improcedibilità. La società non forniva riscontro, mentre il Comune documentava la revoca, in data 8 aprile 2026, del provvedimento impugnato, essendo nel frattempo venuti meno gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, verificato che la parte ricorrente non aveva adempiuto all’ordinanza istruttoria né depositato memorie, e non era comparsa alla camera di consiglio fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione si fonda sul principio, richiamato dal Collegio con riferimento a Cons. Stato, Sez. VI, n. 7063 del 2021 e C.G.A.R.S., Sez. Giur., n. 435 del 2022, secondo cui l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire, costituisce elemento decisivo da cui desumere implicitamente ma inequivocamente l’attuale disinteresse alla decisione della controversia.
Il Collegio ha altresì rilevato come la revoca del provvedimento impugnato, intervenuta per il venir meno degli atti presupposti, abbia fatto definitivamente cadere l’oggetto della controversia. Le peculiarità della vicenda e il complessivo andamento del giudizio hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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