Inammissibile il ricorso senza prova della notifica all’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2643 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso collettivo avverso i provvedimenti di esclusione da una procedura di cofinanziamento quando il ricorrente, onerato ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., non fornisca la prova del perfezionamento della notifica nei confronti dell’Amministrazione intimata non costituita in giudizio. L’ordine di integrazione della prova, disposto dal collegio, deve essere ottemperato nel termine assegnato; l’inerzia dell’istante determina la declaratoria di inammissibilità del gravame, senza che rilevi l’assenza di costituzione della controparte.
Il Fatto
La Fondazione Campus Studi Martino e il legale rappresentante, in proprio e in qualità di rappresentante della stessa, hanno impugnato i decreti ministeriali del 27 settembre 2023 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha ammesso al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari, finanziati con fondi del PNRR, le domande presentate dai ricorrenti, per un importo di 66,6 milioni di euro. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità dei provvedimenti e la riammissione in graduatoria utile delle domande di finanziamento.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il difensore della parte ricorrente è stato avvisato della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 12 maggio 2026, ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio del 12 maggio 2026, il TAR Lombardia, Sezione Quinta, con ordinanza collegiale ha rilevato la mancata costituzione dell’Amministrazione e ha assegnato alla parte ricorrente il termine di sette giorni per fornire la prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti del Ministero, mediante il deposito dei messaggi in formato “.eml” o “.msg”, comprensivi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
L’ordine del collegio si fondava sulla necessità di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, condizione essenziale per la prosecuzione del giudizio. L’onere probatorio della notifica, infatti, grava sul ricorrente che intende proseguire l’azione.
La parte ricorrente non ha fornito alcun riscontro all’ordinanza. Non essendo stata prodotta la prova della notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, conformemente al precedente richiamato nella motivazione.
In assenza di costituzione formale della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite. La decisione assume particolare rilievo sistematico in quanto ribadisce che l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica non può ritenersi assolto dal semplice invio della notifica stessa, ma richiede la prova documentale del perfezionamento, secondo le modalità indicate dal giudice.
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Nota della Redazione
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