Sanatoria paesaggistica limitata all’oggetto della domanda: l’Amministrazione non può ampliare il perimetro degli accertamenti (TAR Lombardia n. 2585 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004 è un procedimento a istanza di parte: la domanda del privato delimita il perimetro dell’accertamento, sicché l’Amministrazione non può pronunciarsi sulla compatibilità di opere abusive non indicate dal richiedente e individuate d’ufficio, né irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 calcolata su tali opere. Le strutture ombreggianti costituite da intelaiature metalliche leggere, prive di tamponamenti e di ancoraggi stabili, che sorreggono tende retraibili, sono qualificabili come pergotende e rientrano tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 e punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, senza che rilevi il dato quantitativo del loro numero.
Il Fatto
Una società concessionaria di un immobile turistico-ricettivo ricadente in area del demanio lacuale presentava domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica per alcune difformità edilizie, elencando in relazione le opere oggetto di richiesta e distinguendole da quelle ritenute esenti da autorizzazione. Nella medesima relazione veniva segnalata, senza formulare domanda, l’installazione di diciassette strutture ombreggianti e di due vasche Jacuzzi.
La Soprintendenza esprimeva parere favorevole per le opere indicate, ma negativo per le strutture ombreggianti, ritenute non di lieve entità. La Provincia, recepito il parere, ordinava la rimessione in pristino delle strutture e irrogava la sanzione di € 18.060,00, determinata da una perizia di stima che considerava anche gli interventi valutati favorevolmente. La società impugnava gli atti deducendo cinque motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardiva impugnazione del parere soprintendentizio: l’atto si autoqualificava come “preavviso di provvedimento negativo” ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, sicché trattavasi di atto endoprocedimentale impugnabile con il provvedimento conclusivo.
Nel merito, il Collegio osserva che l’accertamento di compatibilità paesaggistica postula una domanda dell’interessato che delimita l’oggetto della valutazione. L’Amministrazione che si pronunci su opere abusive non indicate nella domanda ma individuate d’ufficio attraverso le fotografie allegate esercita il potere in modo viziato, con conseguente annullabilità del provvedimento che abbia travalicato la volontà del privato. Nel caso di specie, la valutazione negativa e la conseguente misura ripristinatoria sono illegittime nella parte relativa alle strutture ombreggianti, estranee al perimetro della domanda.
Da tale conclusione deriva anche l’illegittimità della sanzione pecuniaria: la misura di fiscalizzazione, applicando l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, risulta basata su una perizia di stima che ha impropriamente incluso opere esorbitanti dalla domanda di compatibilità.
Il TAR aggiunge un’autonoma ragione di illegittimità di carattere sostanziale: le strutture ombreggianti, costituite da intelaiature metalliche sottili senza tamponamenti né ancoraggi stabili e sorreggenti tende retraibili, sono qualificabili come pergotende riconducibili al punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, come tali esenti da autorizzazione paesaggistica. Il numero elevato delle installazioni non ne muta la natura giuridica, poiché la qualificazione normativa non considera il dato quantitativo. Il ricorso è accolto con assorbimento delle residue censure e spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.