Conguaglio contributo di costruzione: il TAR sospende l’invito al pagamento se l’operatore presta cauzione (TAR Lombardia n. 629 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento che richiede il pagamento di un conguaglio del contributo di costruzione e di somme per monetizzazioni può essere accolta, subordinando la misura alla prestazione di una cauzione, quando la controversia presenti profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame del merito e sussista il pericolo di un danno grave e irreparabile per il ricorrente. La garanzia, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, deve essere di importo pari o inferiore alle somme complessivamente richieste e la sua mancata prestazione nel termine assegnato determina l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, nella qualità di gestore di un fondo di investimento immobiliare, ha impugnato la nota con cui il Comune di Milano ha richiesto il pagamento di un conguaglio del contributo di costruzione e di somme per le monetizzazioni relative a due interventi edilizi realizzati sulla base di segnalazioni certificate di inizio attività alternative al permesso di costruire. L’amministrazione, ritenendo errata la qualificazione dell’intervento, aveva determinato un importo dovuto superiore rispetto a quello autoliquidato e versato dall’operatore al momento della presentazione delle segnalazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di richiesta di pagamento dei conguagli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la propria giurisdizione e competenza, ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, tale da richiedere un approfondito esame nel merito che non può essere compiuto nella presente fase cautelare. Tale complessità, pur non consentendo una compiuta valutazione del fumus boni iuris, ha comunque indotto il Collegio a ritenere sussistente la necessità di una tutela cautelare.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto opportuno sospendere l’efficacia dell’invito al pagamento delle somme richieste, ma non in via assoluta. La misura è stata subordinata alla prestazione di una cauzione di importo pari o inferiore alla somma complessivamente dovuta, con la funzione di garantire l’amministrazione in caso di esito negativo del giudizio di merito. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta da rilasciarsi entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, con l’espressa previsione della decadenza della misura in caso di mancato adempimento.
La decisione realizza un bilanciamento tra la tutela dell’interesse del privato a non subire un danno economico nelle more del giudizio e la tutela della finanza pubblica, che resta comunque garantita dalla prestazione della garanzia. Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare e ha fissato la prima udienza pubblica di trattazione del merito della controversia.
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Nota della Redazione
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