Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto provvedimento di autotutela (TAR Lombardia n. 2546 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta comunicazione, da parte dell’amministrazione resistente, dell’intervenuta adozione di un provvedimento di autotutela satisfattivo dell’interesse azionato determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale declaratoria presuppone l’accertamento che la sopravvenienza abbia integralmente e definitivamente composto la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, privando di utilità attuale la pronuncia nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Questore della Provincia di Milano aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, scaduto in data 12.11.2024. Con il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento negativo e degli atti presupposti, deducendone l’illegittimità. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente aveva comunicato l’intervento di un provvedimento di autotutela satisfattivo degli interessi del ricorrente. Tale circostanza, come precisato in motivazione, ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione della lite, poiché la pretesa sostanziale azionata risultava ormai compiutamente soddisfatta dall’attività amministrativa successiva al ricorso.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito processuale obbligato quando l’evento sopravvenuto elimina la necessità di una decisione nel merito, rendendo la pronuncia priva di concreta utilità per la parte ricorrente. Il Collegio ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare le doglianze nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della vicenda, caratterizzata dall’intervento dell’autotutela nelle more del giudizio. È stata altresì confermata l’ammissione al gratuito patrocinio già disposta in favore del ricorrente.
La sentenza, resa in forma semplificata, è stata contestualmente dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, come previsto dalla legge.
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Nota della Redazione
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