Conversione del permesso di soggiorno e istanza tardiva (TAR Lombardia n. 616 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998, nel prevedere che il permesso di soggiorno conseguito per motivi di studio possa essere convertito “comunque prima della sua scadenza”, non introduce sanzioni o decadenze per l’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza di conversione. L’eventuale istanza presentata dopo la scadenza del titolo non legittima l’amministrazione a omettere l’indagine sul merito della posizione soggettiva del cittadino straniero. La conversione consegue a una valutazione prognostica favorevole sull’inserimento lavorativo e sulla titolarità di un reddito sufficiente, senza che assuma rilievo la scadenza del permesso per motivi di studio. Il mancato rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omessa indicazione di tutte le motivazioni del provvedimento, inficia il preavviso di rigetto. La modifica della tipologia del rapporto di lavoro, da autonomo a subordinato, successiva al rilascio del nulla osta non giustifica la revoca, dovendo l’amministrazione valutare le sopravvenienze ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di rinnovo per motivi di studio del proprio permesso di soggiorno, scaduto il 9.10.2021, e successivamente istanza di conversione del titolo per motivi di lavoro. La Questura di Milano rigettava l’istanza con provvedimento del 30.10.2025, e la Prefettura di Milano, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione, revocava il nulla osta alla conversione già rilasciato in data 27.07.2022. Avverso entrambi i provvedimenti veniva proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, davanti al TAR Lombardia, con contestuale domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto fondati i motivi aggiunti, conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 6 d.lgs. n. 286/1998, nel disciplinare la conversione dei permessi ottenuti per motivi di studio, non commina alcuna decadenza per l’ipotesi di presentazione dell’istanza dopo la scadenza del titolo da convertire. La norma, nel richiedere che la conversione avvenga “comunque prima della scadenza”, è interpretata nel senso che l’eventuale ritardo non esime l’amministrazione dall’esame nel merito della posizione del richiedente.
La valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere ha natura prognostica e attiene all’inserimento del cittadino straniero nel contesto lavorativo e alla disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento. Il Collegio ha escluso che la scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio possa assumere rilievo ostativo, citando in proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 agosto 2022, n. 6884 e le pronunce dei TAR dell’Emilia Romagna.
Ulteriore profilo di fondatezza è stato individuato nella violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, atteso che il preavviso di rigetto non conteneva tutte le motivazioni poi poste a base della revoca del nulla osta, impedendo al ricorrente di rappresentare la propria nuova situazione lavorativa. La mancata indicazione completa delle ragioni ha quindi compromesso il diritto di partecipazione al procedimento.
Il Collegio ha infine rilevato che il mutamento della tipologia del rapporto di lavoro del ricorrente, da autonomo a subordinato in esito all’incorporazione della società presso cui prestava attività, non può giustificare la revoca del nulla osta. L’amministrazione è tenuta a prendere in considerazione i fatti sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, valutando la nuova condizione lavorativa anziché fondare su di essa un provvedimento negativo.
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Nota della Redazione
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