Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2486 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro, qualora l’Amministrazione non provveda all’esecuzione del titolo esecutivo nel termine di centoventi giorni dalla notifica dello stesso ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la parte creditrice può validamente agire dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la condanna dell’Amministrazione inadempiente all’integrale esecuzione della pronuncia. In tale sede, il giudice dell’ottemperanza, all’esito dell’accoglimento del ricorso, può sin da ora nominare un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva all’esecuzione, anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, ove perduri l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato. La soccombenza dell’Amministrazione comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto della serialità della questione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, con sentenza n. 376/2023, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata al Ministero in data 6 marzo 2024.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei titoli esecutivi da parte delle Amministrazioni statali, il Ministero non aveva ottemperato. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione ha legittimato l’attivazione del rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 c.p.a..
La sentenza ha quindi disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa, chiarendo che, in caso di ulteriore inadempimento, la parte potrà richiedere l’intervento del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese.
Il Collegio ha precisato che il commissario, quale organo ausiliario del giudice, è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari, ricorrendo anche all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
Da ultimo, il TAR ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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