Ottemperanza e diniego delle astreintes per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2440 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione costituisce circostanza che, unitamente alla valutazione delle ragioni del ritardo, può rendere manifestamente iniqua la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la cui applicazione è comunque esclusa quando sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 2.000,00.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta. La norma esclude l’applicazione delle astreintes quando ciò risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti da valutarsi in concreto secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria n. 15 del 2014), che ha riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie, il diniego è stato motivato con la nomina del commissario ad acta e con la manifesta iniquità della misura, tenuto conto delle circostanze del ritardo, riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso riguardante il rilascio della carta elettronica del docente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate in € 800,00 oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale della causa.
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Nota della Redazione
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