Carta docente: inottemperanza dopo giudicato, nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2437 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Nel merito, il ricorso è fondato qualora la pretesa creditoria sia sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non deduca di aver adempiuto. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora un commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Varese, sezione lavoro, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente per le annualità dal 2017/2018 al 2022/2023, per un importo annuo di € 500,00. La sentenza era passata in giudicato.
Il ricorrente, rilevato l’inadempimento dell’Amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
I giudici amministrativi hanno innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. La domanda è stata ritenuta procedibile, in quanto alla notifica della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, la pretesa è stata valutata fondata. La documentazione allegata ha dimostrato la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha dedotto di aver adempiuto al proprio obbligo. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, in quanto si tratta di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.
Il Tribunale ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa seriale in materia di carta del docente, come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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