Carta del docente e termometro del giudicato di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2430 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta del docente, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di condanna del giudice ordinario, è procedibile il ricorso per ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione di inottemperanza dell’Amministrazione e l’assegnazione di un termine per adempiere, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere negata ove risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle peculiarità del debitore pubblico e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, con sentenza notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 4 ottobre 2024, ha condannato l’Amministrazione a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00. Sul provvedimento si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla pronuncia, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è stato reputato fondato: la pretesa creditoria è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratto quanto eventualmente già pagato.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente pubblico, sicché non è dovuto alcun compenso.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha ritenuto la richiesta manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per l’avvenuta nomina del commissario ad acta, sia per le circostanze del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, in considerazione del limitato impegno difensivo richiesto da una causa seriale che non comporta l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
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Nota della Redazione
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