Chiarimenti sull’offerta e sindacato sui punteggi tecnici (TAR Lombardia n. 2411 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica solo per superare ambiguità interpretative e ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, senza che i chiarimenti possano tradursi in integrazioni sostanziali o rettifiche dell’offerta medesima. Ne consegue che la richiesta di puntualizzazioni su elementi già contenuti nell’offerta, quali le modalità di calcolo del canone o la congruità dei costi dichiarati, non integra una sanatoria di carenze sostanziali e non impone l’esclusione. La valutazione della coerenza delle migliorie e l’attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta, senza che sia consentito sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
Il Fatto
Il Comune di Dairago aveva deliberato l’affidamento in concessione ventennale del servizio di illuminazione pubblica e la Stazione Unica Appaltante aveva indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, la concessione veniva aggiudicata alla società A2A, mentre la società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione deducendo due motivi: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunta incongruenza dell’offerta, che avrebbe dovuto determinarne l’esclusione ex art. 21 del disciplinare, e l’illegittima attribuzione dei punteggi tecnici, ritenuti equivalenti a quelli della propria offerta pur a fronte di un contenuto asseritamente migliorativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo richiamando la funzione dell’istituto del soccorso procedimentale. L’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica ed economica e su ogni allegato; i chiarimenti resi non possono modificarne il contenuto. Il Tribunale ha precisato che l’istituto mira a consentire l’interpretazione dell’offerta e la ricerca dell’effettiva volontà dell’offerente, superando le ambiguità ma senza integrare carenze sostanziali. Nel caso di specie, le richieste formulate all’aggiudicataria — concernenti l’aggiornamento del canone del primo anno, la congruità dei costi degli interventi migliorativi, il periodo di calcolo di VAN e TIR, i costi energetici post-intervento e la discrepanza tra cronoprogramma e rendiconto finanziario — sono state qualificate come mere puntualizzazioni di elementi già presenti nell’offerta, e non come indicazioni ex post di requisiti essenziali mancanti. Il Tribunale ha inoltre rilevato che analoga richiesta era stata avanzata anche alla ricorrente e che l’aggiudicataria aveva fornito tempestivo riscontro.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, sindacabile solo per manifesto travisamento dei fatti o illogicità del giudizio, e ha escluso che il giudice amministrativo possa anteporre la propria idea tecnica a quella dell’organo amministrativo. Ha quindi scrutinato le singole censure relative ai sub-criteri 1.2, 1.4, 3.3 e 4.1.
Con riferimento al sub-criterio 1.2. (“Conformità normativa”), la contestazione della ricorrente si fondava su un raffronto parziale, limitato a due dei sei elementi di valutazione previsti, e su un’erronea indicazione dei dati riferibili all’aggiudicataria: dall’offerta di quest’ultima risultava la sostituzione di 144 pali e 145 tra bracci e staffe, e non di 0 e 41 come erroneamente indicato in ricorso, nonché la sostituzione di 243 linee e la posa di 150 linee aeree, e non di 5 e 88.
In relazione al sub-criterio 1.4. (“Riqualificazione urbana”), il raffronto proposto dalla ricorrente era basato solo su uno degli elementi di valutazione, con esclusione delle altre voci contemplate. Le censure sui sub-criteri 3.3. e 4.1. sono state ritenute volte a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo su valutazioni sintetiche non inficiate da vizi logici manifesti: la circostanza di aver offerto un maggior numero di corpi illuminanti per l’illuminazione artistica di edifici di pregio non giustifica di per sé un punteggio più elevato, involgendo tale valutazione uno studio illuminotecnico e considerazioni più ampie. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e della controinteressata.
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Nota della Redazione
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