La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 2403 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina una pronuncia di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza che il giudice possa procedere all’esame del merito. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, né rilevare d’ufficio profili diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione resa. La pronuncia in rito consegue alla volontà espressa dalla parte, in coerenza con il principio dispositivo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Pavia aveva negato il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. Lombardia n. 5/2010, per la modifica del decreto AIA n. 03/2020 relativo a un impianto situato nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi.
Nel corso del giudizio, la società aveva inizialmente rinunciato alla domanda cautelare. Successivamente, in vista dell’udienza di merito, la stessa parte aveva depositato istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in presenza di una espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Tale orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e da TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, depositata dalla parte ricorrente il 19/03/2026, non lascia margini per una decisione nel merito. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
La conseguenza è stata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura in rito della decisione e delle ragioni che l’hanno determinata.
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Nota della Redazione
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