Decorso del tempo e ordine di demolizione: nessun affidamento tutelabile per l’abuso edilizio (TAR Lombardia n. 2362 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non è di per sé idoneo a ingenerare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, né a determinare l’illegittimità del sopravvenuto ordine di demolizione. Il diritto all’abitazione e le esigenze abitative ed eventuali situazioni di emergenza della famiglia non hanno portata assoluta e non possono essere invocati per paralizzare l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, non essendo ammissibili condoni atipici ed extra-ordinem. L’omessa o imprecisa indicazione, nell’ordinanza, dell’area che dovrà essere acquisita di diritto al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, trattandosi di requisito necessario ai fini dell’acquisizione.
Il Fatto
Una residente del Comune di Boffalora Sopra Ticino ha proposto ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza con cui le era stata ingiunta la demolizione di una costruzione abusiva di tipo residenziale, realizzata da quasi vent’anni, e l’avvertimento che in caso di inottemperanza il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale. Il procedimento traeva origine da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale su richiesta del Comune ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la mancata considerazione dello stato di necessità della famiglia e l’impossibilità di individuare con precisione l’area di sedime oggetto di acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, richiamando i principi in materia di trasposizione del ricorso straordinario, per poi respingerlo nel merito. In primo luogo, ha disatteso la censura basata sul lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, osservando che la giurisprudenza è costante nel ritenere che il mero decorso del tempo non ingenera alcun affidamento tutelabile. Nel caso di specie, inoltre, l’amministrazione aveva sin dal 2000 intrapreso iniziative volte a ottenere la demolizione, reiterate dopo la definizione del giudizio sul diniego di condono, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato del 2021.
La Corte ha poi escluso che le esigenze abitative della famiglia potessero giustificare l’annullamento del provvedimento. Ha richiamato il principio per cui il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e l’emergenza abitativa non può paralizzare la demolizione, essendo inammissibili condoni atipici. Ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa l’impossibilità di accedere a soluzioni abitative alternative, né dedotto elementi sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alle esigenze di stabilità familiare e scolastica dei figli, il Collegio ha osservato che la prevedibilità dell’esito demolitorio, alla luce della vicenda amministrativa e giurisdizionale dal 2000 al 2021, attenuava il peso di tali esigenze nel bilanciamento con l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica.
Infine, è stata respinta la censura relativa alla mancata identificazione dell’area di sedime, richiamando il principio consolidato per cui l’omessa o imprecisa indicazione non vizia l’ordinanza di demolizione, essendo tale indicazione un requisito necessario solo per la successiva fase dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il ricorso è stato quindi respinto, con declaratoria di nullità sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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