Procura generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità della delega su foglio separato (TAR Lombardia n. 2356 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la procura alle liti deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., e deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su documento cartaceo separato, della quale sia depositata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto, difettando la prova della contezza della parte circa il contenuto della controversia e dell’anteriorità o coevità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non sanabile mediante rinnovazione né attraverso il beneficio dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza una sentenza che riconosceva il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione a provvedere. Rimasta ineseguita la pronuncia, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificato in data 7 ottobre 2025.
L’Amministrazione si costituiva per resistere. All’esito della camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio un vizio concernente la procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’obbligo di attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che la difesa della ricorrente era assente all’udienza di trattazione: la mancata comparizione integra una rinuncia implicita al diritto di controdedurre sulla questione rilevata d’ufficio, secondo l’orientamento richiamato in motivazione.
Nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura. La delega, rilasciata su foglio cartaceo separato e notificata in copia informatica, non indicava né il giudice adito, né gli estremi del provvedimento da eseguire, né la parte resistente, né la data del rilascio. Tale carenza contrasta con il requisito della procura speciale imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm..
La Corte ha escluso che la disciplina dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 possa estendere la nozione di procura apposta in calce all’ipotesi del foglio separato depositato in modalità telematica con ricorso nativo digitale. La congiunzione fisica dei documenti non garantisce la contezza della parte sul contenuto dell’atto né prova l’anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità, il Collegio ha escluso la rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ha altresì negato l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente, sicché per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è ammessa regolarizzazione.
Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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