Ottemperanza per mancata esecuzione di sentenza che riconosce la carta docente al supplente (TAR Lombardia n. 2340 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione spontanea di una sentenza passata in giudicato, che abbia riconosciuto il diritto del docente supplente a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, legittima la proposizione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine per l’adempimento spontaneo, unitamente al passaggio in giudicato, integrano le condizioni per l’accoglimento del ricorso. In caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvede in via sostitutiva all’esecuzione, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Un docente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’anno scolastico 2023/2024. Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere. Poiché la pronuncia non era stata eseguita spontaneamente, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza, risultando quindi ancora inadempiente. Ha inoltre verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che disciplinano il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione dei giudicati.
Nel merito, il Collegio ha ribadito la fondatezza del ricorso, accogliendo la domanda e condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. Il TAR ha precisato che, decorso infruttuosamente tale termine, l’esecuzione forzata sarebbe avvenuta tramite un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
La Corte ha specificato che il Commissario avrebbe agito solo su istanza del creditore, provvedendo entro sessanta giorni dall’incarico alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. Ha inoltre escluso la spettanza di un compenso per tale attività, in quanto rientrante nei compiti istituzionali dell’organo nominato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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