Cessazione della materia del contenzioso e improcedibilità per carenza di interesse: dichiarazione del difensore in camera di consiglio (TAR Lombardia n. 2338 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente in sede di camera di consiglio, con cui si rappresenta il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso, impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito della controversia e il limitato svolgimento dell’attività difensiva della parte resistente giustificano la compensazione delle spese di giudizio. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito delle censure proposte avverso gli atti di programmazione del servizio sanitario regionale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, erogando prestazioni sulla base di contratti stipulati con l’Agenzia di tutela della salute territorialmente competente. Con il ricorso in epigrafe, la società ha impugnato gli atti di programmazione del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia, recanti i criteri per l’assegnazione delle risorse spettanti a ciascun erogatore. In particolare, l’impugnativa e’ diretta avverso la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, nella parte in cui conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applica riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale, nonché, in via incidentale, avverso le delibere presupposte ove interpretate nel medesimo senso.
La Regione Lombardia si è costituita in giudizio con atto di mera forma, mentre le altre parti intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Con avviso di Segreteria spedito e ricevuto l’11 marzo 2026, i difensori delle parti sono stati informati della fissazione del ricorso ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., esclusivamente ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
All’odierna camera di consiglio del 12 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente ha reso a verbale una dichiarazione con cui ha rappresentato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione ha assunto rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Il Collegio ha ritenuto che, tenuto conto della dichiarazione resa, non restasse che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere all’esame delle censure di merito proposte avverso gli atti di programmazione regionale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale, giustificata dalla definizione in rito della controversia e dal limitato svolgimento di attività difensionale da parte della resistente.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., e ordinata l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.