Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso in gara pubblica (TAR Lombardia n. 2249 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., senza necessità di statuizione sul merito delle domande di annullamento. La declaratoria di estinzione consegue alla manifestazione univoca della volontà abdicativa della parte ricorrente, non essendo richiesta alcuna valutazione circa la fondatezza delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite, accordata tra le parti, trova giustificazione nell’esito del giudizio e nell’accordo intervenuto, estendendosi anche alle fasi cautelari e incidentali.
Il Fatto
La società ricorrente in costituendo RTI aveva impugnato il provvedimento con cui ARIA S.p.A. aveva disposto la sua esclusione dalla gara per la fornitura di arredi sanitari per sale operatorie, relativamente al Lotto n. 5, per il mancato rispetto del requisito minimo “grucce porta camici incluse” per i sub-lotti 5.12 e 5.13. Il ricorso era stato proposto anche per l’annullamento della nota di rigetto dell’istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di rinunzia al ricorso depositata dalla parte ricorrente il 25 febbraio 2026, con richiesta di compensazione delle spese di lite, avendo ottenuto il consenso dell’Amministrazione resistente. La Sezione ha pertanto rilevato che la rinuncia, ritualmente notificata e non contestata, integra gli estremi per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., senza che occorra pronunciarsi sulle domande di annullamento proposte avverso i provvedimenti di gara.
Il Collegio ha inoltre considerato che la pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in conformità all’accordo esibito in atti, estendendo tale regolazione anche alla domanda di accesso agli atti, già definita con ordinanza di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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