Carta docente riconosciuta dal giudice del lavoro: ottemperanza se il Ministero non paga (TAR Lombardia n. 2237 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è ammissibile e fondata quando l’Amministrazione, destinataria di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, non provveda all’esecuzione entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per ottemperare e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da quel momento un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che provvede in via sostitutiva, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di 500 euro. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva dato corso ad alcun adempimento esecutivo.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro al Ministero e l’intervenuto giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Ha inoltre accertato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge, entro il quale le Amministrazioni dello Stato devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano l’obbligo di pagamento di somme di danaro.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione. Al commissario è stata espressamente riconosciuta la facoltà di ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio dedicati e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzione rientrante nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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