Sospensione cautelare per subentro ERP: rileva l’urgenza e il pregiudizio grave (TAR Lombardia n. 521 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, la valutazione del periculum in mora assume rilievo preminente rispetto all’esame del fumus boni iuris quando l’esecuzione del provvedimento impugnato sia suscettibile di cagionare un pregiudizio grave e irreparabile al ricorrente, anche in considerazione delle sue condizioni soggettive. La sospensione dell’efficacia del diniego di subentro nell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica va pertanto disposta quando l’istante versi in situazione di particolare vulnerabilità, come nel caso di età avanzata e stato di invalidità, ferma restando la fissazione dell’udienza di merito per la trattazione nel merito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aveva richiesto il subentro nell’assegnazione ai sensi dell’art. 21 del regolamento regionale n. 4/2017. L’Amministrazione comunale aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistenti le condizioni previste dall’art. 23, comma 12, della legge regionale n. 16/2016 e dal citato art. 21 del regolamento regionale. Avverso il diniego, la ricorrente aveva proposto istanza di riesame, parimenti respinta con provvedimento del 23.1.2026. La ricorrente ha quindi impugnato entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del diniego, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita dell’alloggio, in ragione della propria età avanzata e della condizione di invalidità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, ritenendole sussistenti. Nel merito della domanda cautelare, ha poi operato un bilanciamento tra i due presupposti dell’azione cautelare di cui all’art. 55 cod. proc. amm., ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, assumesse carattere dirimente l’urgenza del provvedimento richiesto, atteso il concreto pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del diniego di subentro. L’eventuale perdita dell’alloggio avrebbe esposto la ricorrente, in ragione delle sue condizioni personali di età e invalidità, a un danno non altrimenti ristorabile per via risarcitoria, tale da giustificare l’immediata tutela cautelare.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la discussione del merito la prima udienza pubblica del mese di maggio 2027. Ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura della controversia e l’esito del presente incidente.
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Nota della Redazione
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