Revoca del nulla osta per falsità del certificato di idoneità alloggiativa: carattere vincolato (TAR Lombardia n. 517 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un alloggio idoneo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998, costituisce requisito essenziale per il conseguimento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. L’art. 22, comma 5 ter, D.Lgs. n. 286/1998 impone all’autorità amministrativa la revoca del nulla osta all’ingresso qualora i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti. In presenza di tali presupposti, il provvedimento di revoca ha carattere vincolato e la successiva produzione di un nuovo certificato di idoneità alloggiativa, relativo a un diverso immobile sito in altro Comune, non è idonea a privare di efficacia la revoca medesima.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Milano aveva revocato il nulla osta all’ingresso in precedenza rilasciato in suo favore, chiedendone la sospensione cautelare. Alla base del provvedimento di revoca vi era la non autenticità del certificato di idoneità alloggiativa allegato alla domanda di nulla osta. Il ricorrente, nel corso del giudizio, deduceva di poter produrre un nuovo certificato relativo a un immobile diverso, ubicato in altro Comune, al fine di superare il vizio riscontrato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in sede cautelare, ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, ritenendolo insussistente. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, conforme anche alla giurisprudenza della stessa Sezione, secondo cui la disponibilità di un alloggio idoneo costituisce requisito essenziale ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998 per il conseguimento del titolo di soggiorno. La Corte ha poi evidenziato che l’art. 22, comma 5 ter, D.Lgs. n. 286/1998 configura un’autonoma ipotesi di revoca del nulla osta, a carattere vincolato, nell’ipotesi in cui i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o risultino falsificati o contraffatti. Da ciò consegue che la falsità documentale accertata determina l’obbligo della Pubblica Amministrazione di revocare il titolo, senza margini di discrezionalità. La produzione di un nuovo certificato di idoneità alloggiativa, afferente a un immobile diverso da quello indicato nella domanda originaria e sito in altro Comune, non incide sul carattere vincolato della revoca. La facoltà di sanare la situazione non opera, pertanto, con riferimento al procedimento di revoca già conclusosi, né può condizionare la valutazione di illegittimità del provvedimento impugnato. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta e le spese della fase compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.