Ottemperanza al giudicato per la carta del docente: ordine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2223 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione, ordina l’adempimento nel termine indicato, assegnando un termine per l’esecuzione e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione stessa. L’assolvimento dell’incarico commissariale, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, in assenza di profili di complessità e in ragione del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, sono liquidate in via equitativa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, che fosse nominato fin d’ora un commissario ad acta che provvedesse in luogo dell’Amministrazione in caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituiva in giudizio con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava, in primo luogo, la regolarità formale del ricorso, essendo stata prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e la relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risultava proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio constatava che il ricorrente aveva dichiarato la mancata esecuzione della sentenza e che la parte resistente non aveva formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il TAR Lombardia ordinava al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditando la somma complessiva di € 1.500,00 nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nominava commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe dovuto provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il Collegio precisava che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comportava la liquidazione di un compenso.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, le liquidava equitativamente in € 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando il precedente di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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