Verifica del vincolo territoriale NCC e decadenza: necessaria istruttoria continuativa (TAR Lombardia n. 300 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può fondarsi su accertamenti isolati e discontinuati, quale il mancato rientro dell’autovettura in rimessa in occasione di singoli sopralluoghi. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha eliminato l’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singolo servizio, l’accertamento dell’avvio dell’attività deve basarsi su un controllo continuativo in un periodo di tempo congruo, idoneo a dimostrare il carattere meramente opportunistico della richiesta di autorizzazione. La condizione della territorialità si raggiunge progressivamente, tollerando oscillazioni, e grava sull’Amministrazione l’onere di raccogliere una serie completa di dati che consentano di presumere la mancata instaurazione del legame territoriale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Suzzara aveva disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 6 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. L’Amministrazione fondava il provvedimento sul mancato avvio del servizio entro il termine di quattro mesi, come previsto dall’art. 16 del Regolamento comunale. A sostegno della decadenza, il Comune richiamava i sopralluoghi della Polizia Locale del 18 novembre 2025 e dell’11 gennaio 2026, dai quali era emersa l’assenza di elementi riconducibili alla società presso la rimessa, la mancata conoscenza dell’attività da parte dei residenti e l’assenza del veicolo autorizzato. Ulteriori verifiche sui sistemi di rilevazione targhe evidenziavano l’assenza di transiti sul territorio comunale e, al contrario, numerosi accessi nel Comune di Milano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione centrale consiste nello stabilire fino a che punto debba spingersi l’istruttoria procedimentale diretta ad accertare l’inizio dell’attività di noleggio entro il termine di quattro mesi. Richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte ricorda che l’attività di NCC deve avere un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza, ove va posta la sede operativa e dove avviene il prelevamento del cliente, senza che sia necessario il rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro.
La pronuncia della Corte costituzionale n. 56 del 2020 ha confermato la vocazione locale del servizio, precisando che esso mira a soddisfare in via complementare le esigenze di trasporto delle singole comunità. Ciò che viene percepito come una restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla natura del servizio. Nondimeno, le stesse pronunce contengono indicazioni favorevoli a una valutazione non rigida del vincolo territoriale, considerato che l’adattamento a un nuovo ambito territoriale è necessariamente progressivo.
Il Collegio osserva che, essendo venuto meno l’obbligo di rientro in rimessa ad ogni fine corsa, i controlli sull’utilizzo della rimessa non possono più costituire l’unico oggetto della verifica relativa all’attivazione del servizio. Non è sufficiente accertare in alcune occasioni il mancato rientro: occorre un accertamento continuativo in un periodo congruo, che raccolga una serie completa di dati. Il vincolo territoriale esprime solo l’esigenza che il servizio sia reso disponibile in via prioritaria per il territorio di riferimento, condizione che va raggiunta progressivamente e tollerando oscillazioni.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che le indagini svolte dal Comune non abbiano dato conto di un congruo periodo di osservazione. Nel periodo di rilevanza di quattro mesi, le verifiche hanno segnalato unicamente l’assenza del rientro in due giornate di sopralluogo e la presenza di transiti in altro Comune in intervalli non precisati. Tali circostanze non dimostrano la compromissione della domanda di servizio proveniente dalle comunità locali. La mancata conoscenza da parte dei residenti, in ragione delle molteplici modalità di svolgimento del servizio, appare circostanza neutra e non sufficiente ad assurgere a chiaro indice dell’assenza di attività nel territorio. L’istanza cautelare viene pertanto accolta.
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Nota della Redazione
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