Il giudizio sanitario della Commissione medica è vincolante e non sindacabile dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1100 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità sanitaria alla guida espresso dalla Commissione medica locale è vincolante per l’Ufficio della motorizzazione civile, che provvede alla sospensione della patente mediante mero recepimento, anche per relationem. Detto giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alle ipotesi di palese inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà della valutazione. La tardiva emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 2, comma 9, l. n. 241/1990, non ne determina l’illegittimità, potendo semmai configurare profili di responsabilità del funzionario o dar luogo al risarcimento del danno o all’indennizzo da mero ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di categoria B, era stato convocato dalla Commissione medica locale per la valutazione neuropsicologica richiesta in sede di rinnovo, in quanto risultava affetto da una patologia grave. A seguito della visita, la Commissione aveva espresso un giudizio di temporanea non idoneità alla conduzione di veicoli a motore, comunicato all’interessato. L’Ufficio della motorizzazione civile aveva quindi emanato il provvedimento di sospensione della patente, contro il quale il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo la violazione dei termini procedimentali, il difetto di motivazione e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti il certificato di non idoneità prodotto in giudizio dall’amministrazione, lamentando l’assenza di indicazione delle criticità riscontrate. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito il difetto di interesse, rilevando l’ostatività del giudizio di inidoneità comunque espresso dalla Commissione medica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando separatamente le censure. In primo luogo, ha escluso che la tardiva emanazione del provvedimento di sospensione possa inficiarne la validità. Richiamando l’art. 2, comma 9, l. n. 241/1990, ha chiarito che il superamento dei termini procedimentali costituisce elemento di valutazione della performance individuale e può dar luogo a responsabilità disciplinare, ma non determina l’illegittimità dell’atto. La conclusione ritardata del procedimento può al più generare il diritto al risarcimento del danno o all’indennizzo, ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990, secondo i principi espressi anche in materia di potere sostitutivo.
Quanto al supposto difetto di motivazione del provvedimento di sospensione, il Tribunale ha osservato che la valutazione dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida è riservata alle Commissioni mediche locali, ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. strada. L’Ufficio della motorizzazione non può integrare o rivalutare il giudizio sanitario, ma deve limitarsi a recepirlo, anche mediante richiamo per relationem. La scelta prudenziale di negare l’idoneità è stata ritenuta ragionevole alla luce della condizione patologica accertata, documentata dall’esito di un ictus talamico e dal riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con permanente inabilità lavorativa.
Il Collegio ha infine respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, qualificandola come meramente formalistica. Il ricorrente aveva avuto piena possibilità di interloquire davanti alle Commissioni mediche di prima e seconda istanza, presentando la documentazione ritenuta utile. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva precisato quali diverse evidenze documentali avrebbe potuto allegare per orientare la decisione verso un esito favorevole.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e della delicatezza degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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