Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela delle comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte (TAR Lombardia n. 1057 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., allorché l’atto di ritiro soddisfi integralmente la pretesa dedotta in giudizio. In materia di regime quote latte, l’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, sancisce l’inefficacia dei provvedimenti di ricalcolo del prelievo supplementare notificati prima della sua entrata in vigore, con conseguente obbligo dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di procedere al ritiro in autotutela delle relative comunicazioni.
Il Fatto
Una azienda agricola ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, due comunicazioni con cui l’AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare latte per i periodi 2001/2002 e 2002/2003. I nuovi provvedimenti erano stati adottati in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i precedenti atti relativi ai medesimi prelievi, in ragione della contrarietà della normativa nazionale applicata rispetto a quella eurounitaria. La società ha chiesto l’annullamento delle comunicazioni di ricalcolo e dell’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso Agea.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, l’AGEA ha depositato una nota con cui ha rappresentato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023, tutti i provvedimenti di ricalcolo del prelievo supplementare latte notificati prima dell’entrata in vigore del decreto devono considerarsi inefficaci. In applicazione di tale disposizione, l’Agenzia ha quindi annullato in autotutela, con determinazione del 25.11.2023, le avversate comunicazioni di ricalcolo.
Il Collegio ha ritenuto che l’annullamento in autotutela abbia determinato l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall’azienda agricola. L’atto di ritiro, eliminando gli effetti delle comunicazioni impugnate, ha infatti reso non più necessaria una pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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