Prescrizione del superprelievo latte e onere istruttorio nelle controversie riscossorie (TAR Lombardia n. 1052 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di riscossione del prelievo supplementare latte, ove il concessionario della riscossione non abbia fornito una chiara ricognizione della complessiva situazione debitoria del contribuente, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire una relazione ricognitiva dei rapporti creditori. Tale adempimento è funzionale a verificare l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, che assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio. L’ordinanza istruttoria, adottata ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., non definisce il giudizio ma ne differisce la trattazione.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato dinanzi al TAR un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa al cd. superprelievo latte per le annualità 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009, nonché le presupposte cartelle esattoriali che la ricorrente assume essere state notificate rispettivamente il 27 gennaio 2009 e il 16 marzo 2015. Nel ricorso sono state altresì impugnate le comunicazioni Agea concernenti la compensazione nazionale e l’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti, con domanda di accertamento dell’insussistenza della pretesa e di condanna all’autotutela e al risarcimento del danno.
Tra i motivi di ricorso, la società ha eccepito la prescrizione dell’intera pretesa creditoria, deducendo la mancata notifica delle cartelle e l’assenza di successivi atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendosi costituita in giudizio, non ha fornito una chiara ricognizione della complessiva situazione debitoria della ricorrente. Il deposito documentale effettuato dal concessionario è stato valutato come eterogeneo e di non agevole comprensione, tale da non consentire al giudice di verificare la fondatezza delle difese svolte.
L’ordinanza sottolinea come l’esame dell’eccezione di prescrizione — logicamente preliminare rispetto alle questioni di merito — presupponga una ricostruzione puntuale della sequenza degli atti notificati e delle eventuali interruzioni del termine. In assenza di tali elementi, il Collegio ha ritenuto non possibile procedere oltre nella trattazione del ricorso.
Pertanto, ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., è stato disposto un incombente istruttorio volto ad acquisire dalle parti resistenti una relazione ricognitiva dei rapporti creditori intercorrenti con l’azienda agricola, fissato il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il giudizio è stato conseguentemente rinviato all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 ottobre 2026 per la prosecuzione e la discussione del merito.
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Nota della Redazione
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