Cessazione della materia del contendere per estinzione del credito dopo annullamento degli atti (TAR Lombardia n. 1053 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando i provvedimenti assunti dall’Amministrazione in corso di giudizio realizzano pienamente l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso, attribuendo al ricorrente il bene della vita atteso e rendendo inutile la prosecuzione del processo. Tale statuizione ha contenuto di accertamento nel merito della pretesa e postula la piena soddisfazione della stessa per effetto delle determinazioni sopravvenute dell’Amministrazione. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non è impedita dalla circostanza che il credito a fondamento dell’atto impugnato sia venuto meno per effetto dell’annullamento giurisdizionale degli atti prodromici, purché l’interesse azionato risulti integralmente soddisfatto.
Il Fatto
La società, operante nel settore lattiero, aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei suoi confronti per il recupero del credito erariale derivante dal ritenuto superamento delle quote di produzione del latte assegnate per le campagne dal 2001 al 2007. L’atto era stato preceduto dalle correlate cartelle di pagamento.
La società si era inizialmente rivolta al Tribunale Civile in sede di opposizione all’esecuzione, ma il giudice ordinario aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La società aveva quindi riassunto tempestivamente la causa davanti al giudice amministrativo, proponendo l’impugnazione avverso il preavviso e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura aveva segnalato che, per tutte le annualità correlate all’atto impugnato, era medio tempore intervenuta una sentenza favorevole alla società passata in giudicato: il Consiglio di Stato aveva infatti definitivamente annullato gli atti di intimazione a monte del preavviso di iscrizione ipotecaria. L’Amministrazione aveva inoltre preannunciato il discarico totale della cartella e l’avvio delle operazioni di ricalcolo, fino a riconoscere, in una successiva relazione, la sussistenza degli elementi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha ritenuto che l’andamento dei fatti fosse sufficiente per affermare la sussistenza dei presupposti della declaratoria, atteso che il credito a fondamento dell’atto gravato risultava estinto a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato. La pretesa della società risultava quindi pienamente soddisfatta in pendenza della definizione del giudizio.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui i provvedimenti assunti dall’Amministrazione in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere quando, autonomamente adottati, realizzano l’interesse sostanziale sotteso all’azione, attribuendo al ricorrente il bene della vita atteso. La pronuncia ha precisato che la statuizione è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni amministrative.
Le spese di lite sono state compensate, in ragione della complessità e della particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte e delle oggettive difficoltà della loro gestione amministrativa.
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Nota della Redazione
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