Ricalcolo prelievo latte AGEA caducato ex lege: improcedibilità e risarcimento inammissibile (TAR Lombardia n. 1050 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 103/2023, disponendo che tutte le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte già notificate dall’AGEA sono prive di effetto, determina la caducazione ex lege dei provvedimenti impugnati. Ne consegue la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non sussistendo più l’interesse all’annullamento di un atto ormai inefficace. La domanda risarcitoria, qualora non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio subito, è inammissibile per genericità, non ponendo il giudice e la controparte in condizione di apprezzare l’entità del danno di cui si chiede il ristoro.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione con cui l’AGEA, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3130/2022, aveva ricalcolato il prelievo supplementare latte per le campagne 2001/2002, determinando un peggioramento della propria posizione debitoria. Nel ricorso erano articolati sette motivi di censura, con istanza risarcitoria, volti a contestare la modalità di rideterminazione delle somme ritenute dovute. In particolare, la società deduceva che il ricalcolo avrebbe dovuto essere effettuato complessivamente e non individualmente, in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla giurisprudenza amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, era intervenuta una sopravvenienza normativa decisiva: l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 103/2023, che ha disposto la caducazione ex lege di tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA, da sostituirsi con quelle effettuate secondo i nuovi criteri. La norma, nel rendere inefficace il provvedimento impugnato, ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente ad ottenerne l’annullamento, dovendo l’Amministrazione procedere a una nuova rideterminazione sulla base dei dati nazionali di produzione.
La declaratoria di improcedibilità del ricorso è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. In tale quadro, il Collegio ha richiamato la circostanza che anche l’AGEA aveva preso atto della sopravvenienza, annullando in via autonoma l’atto di rideterminazione con propria nota.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ne ha evidenziato l’assoluta genericità. La ricorrente si era limitata a ribadire la natura anticomunitaria delle regole applicate, senza offrire elementi concreti per apprezzare l’esistenza di un danno risarcibile, tanto più considerato che l’atto era divenuto medio tempore inefficace. La giurisprudenza costantemente richiamata qualifica siffatte richieste come inammissibili, non consentendo né al giudice né alla parte resistente di conoscere il concreto pregiudizio di cui si invoca il ristoro.
La complessità della disciplina normativa e la definizione in rito della controversia hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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