Impossibilità di ripristino e sanzione pecuniaria sostitutiva nel vincolo monumentale (TAR Lombardia n. 1020 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 presuppone che la reintegrazione dello stato originario del bene culturale non sia possibile; l’impossibilità deve essere dimostrata dall’interessato e non può essere meramente affermata. Quando tale impossibilità non risulta provata, l’ordine di riduzione in pristino costituisce un provvedimento vincolato, sicché l’Amministrazione non può emettere la sanzione pecuniaria sol perché la ritiene più proporzionata. Il riferimento al principio di proporzionalità non può giustificare l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Non è configurabile alcuna sanatoria ex post per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione su immobile gravato da vincolo monumentale, a differenza di quanto previsto per i beni paesaggistici.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare sita in un complesso monumentale aveva eseguito, in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, alcune opere nel giardino, tra cui la collocazione di una pompa di calore, la modifica delle quote altimetriche del terreno, la realizzazione di un muretto di contenimento, di due pilastri con cancello e di altri elementi di arredo. Dopo un procedimento sanzionatorio, l’Amministrazione aveva ordinato il ripristino dello stato originario del bene ai sensi dell’art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.
Il progetto di ripristino presentato dall’interessato era stato ritenuto non accoglibile dalla Soprintendenza, perché non rispondente alle prescrizioni imposte. Il ricorrente aveva impugnato sia l’ordine di ripristino sia il successivo rigetto del progetto, deducendo, tra l’altro, l’impossibilità di reintegrazione e la conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato le eccezioni di rito, ritenendo la procura speciale validamente conferita e prescindendo dalla questione della decorrenza del termine di impugnazione, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Ha quindi rilevato la rinuncia al motivo con cui si era sostenuta la legittimità di alcune opere, in quanto basato su un’errata indicazione contenuta nell’elaborato tecnico.
Nel merito, il collegio ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale con riferimento all’ordine di rimozione del cancello, non menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento che indicava soltanto i pilastri. Il TAR ha osservato che l’istanza di autorizzazione presentata dal ricorrente aveva ad oggetto anche il cancello ed era stata respinta, e che, all’epoca della comunicazione, il manufatto non era ancora stato installato. La realizzazione del cancello durante il procedimento non poteva quindi fondare alcuna lesione del contraddittorio, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, essendo il provvedimento comunque legittimo nel suo contenuto.
Quanto alla dedotta possibilità di sanatoria delle opere, il TAR ha richiamato il giudicato esterno formatosi sulla sentenza che aveva escluso l’autorizzazione in sanatoria per i beni culturali. Ha inoltre ritenuto ragionevole e congruamente motivata la valutazione dell’Amministrazione circa il danno al bene tutelato, derivante dalla compromissione dell’unitarietà del giardino del complesso monumentale.
Con specifico riferimento alla sanzione pecuniaria sostitutiva, il TAR ha affermato che, ai sensi dell’art. 160, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, la sua applicazione presuppone che la reintegrazione “non sia possibile”. Nel caso di specie, l’impossibilità di ripristino è stata ritenuta non dimostrata né per la pompa di calore, né per i pilastri con cancello, né per la modifica delle quote altimetriche. Le deduzioni del ricorrente sono risultate smentite dalle dichiarazioni del suo stesso tecnico e da documentazione versata in atti. Il collegio ha infine chiarito che, in assenza di prova dell’impossibilità, l’ordine di ripristino è un provvedimento vincolato, non potendo l’Amministrazione scegliere la sanzione pecuniaria in base a un criterio di proporzionalità.
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Nota della Redazione
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