La cessione volontaria a titolo gratuito esclude l’occupazione illegittima e il risarcimento (TAR Marche n. 1019 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione volontaria a titolo gratuito di un’area, perfezionatasi prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001, costituisce titolo idoneo a legittimare l’acquisizione del bene da parte dell’amministrazione, anche quando l’atto sia formalmente qualificato come donazione. In tal caso, la causa concreta del trasferimento non è lo spirito di liberalità ma la realizzazione dell’intervento pubblico, con la conseguenza che non sussiste un’occupazione illegittima e non è configurabile il diritto al risarcimento del danno per equivalente ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, norma che presuppone comunque il difetto di un valido titolo legittimante.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di aree edificabili, hanno convenuto in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento del danno per equivalente e la regolarizzazione dell’intestazione dei cc.dd. «frustoli» nei pubblici registri immobiliari. La vicenda traeva origine dall’occupazione di un lotto di terreno, risalente agli anni Ottanta, per la realizzazione di un’infrastruttura stradale. I danti causa dei ricorrenti, con dichiarazioni controfirmate dal Sindaco pro tempore nel 1980, avevano manifestato l’assenso all’occupazione dell’area e l’impegno a cederla in donazione, mentre l’amministrazione si era assunta l’onere di curare il frazionamento a proprie spese.
I ricorrenti sostenevano che, non essendo stato adottato il decreto di esproprio entro il termine di due anni dalla delibera del 1980, l’occupazione sarebbe divenuta illecita, con conseguente diritto al risarcimento del danno pari al valore venale dell’area, quantificato in euro 107.122,17. Il Comune si è costituito contestando le doglianze.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso la domanda risarcitoria, escludendo che nella fattispecie sussistesse un’occupazione illegittima. La decisione si fonda sull’inquadramento del titolo in base al quale il Comune è entrato nella disponibilità dell’area, distinguendo tra cessione volontaria e donazione. Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’istituto della cessione volontaria, originariamente disciplinato dalla legge 865/1971 e dalle disposizioni successive, qualificandolo come negozio causale autonomo, diverso dalla compravendita e dalla donazione, caratterizzato dal collegamento con il procedimento espropriativo e dal perseguimento di una finalità pubblicistica.
Con riguardo al caso concreto, il TAR ha rilevato che gli atti sottoscritti nel 1980, nonostante la locuzione “cedere in donazione”, erano da qualificare come proposte di cessione volontaria a titolo gratuito, perfezionatesi con le successive accettazioni. La causa concreta delle cessioni, come emerge dalle deliberazioni comunali del 1980 e del 1994, non era lo spirito di liberalità ma l’effettiva realizzazione dell’intervento pubblico, ossia la costruzione della strada a servizio della zona di completamento residenziale. Da ciò deriva l’infondatezza della pretesa risarcitoria, non ricorrendo il presupposto del difetto di un valido titolo legittimante richiesto per l’applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Il Collegio ha invece accolto la domanda di regolarizzazione dell’intestazione delle aree residue dei ricorrenti nei pubblici registri immobiliari, in conformità agli accordi originariamente stipulati tra le parti e agli obblighi assunti dall’amministrazione comunale, che aveva espressamente garantito la redazione del frazionamento e dei relativi contratti a proprie spese. La parziale reciproca soccombenza ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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