Il diniego di porto d’arma per difesa personale richiede adeguata motivazione sui fatti (TAR Marche n. 985 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rilascio o rinnovo del porto d’arma per difesa personale va esaminata dalla Prefettura attraverso un’istruttoria completa e una motivazione analitica dell’eventuale diniego, che dia conto delle circostanze concrete e attuali di pericolo allegate dall’istante. La decisione, pur essendo ampiamente discrezionale, deve confrontarsi con i fatti e valutarli adeguatamente, anche in senso contrario alle deduzioni del richiedente, non essendo sufficiente un mero richiamo delle note istruttorie delle forze dell’ordine. Il difetto istruttorio si riflette nella carenza di motivazione dell’atto impugnato e ne determina l’illegittimità. L’accoglimento del ricorso non implica però il riconoscimento del bene della vita sotteso alla domanda giudiziale, ma solo l’annullamento dell’atto di diniego per vizi propri.
Il Fatto
Il ricorrente, medico chirurgo, titolare per circa vent’anni di licenza di porto d’arma per difesa personale, presentava istanza di rinnovo del titolo, deducendo l’esposizione a concreti pericoli per la propria incolumità in ragione dell’attività professionale svolta in più ambulatori e di una serie di episodi criminosi di cui era stato vittima. La Prefettura comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ritenendo non dimostrato il presunto pericolo per l’incolumità personale e il requisito del “dimostrato bisogno”, e successivamente emanava il provvedimento di diniego.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo il difetto di istruttoria e carenza di motivazione, l’omessa valorizzazione delle denunce presentate e la contraddittorietà dell’azione amministrativa per la concessione di una misura di vigilanza temporanea radiocollegata. La Prefettura, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, pur rilevando che i motivi di diritto erano accomunati dalla trasversale doglianza di difetto istruttorio, riflettentesi in carenza di motivazione dell’atto contestato. Il Collegio ha congiuntamente trattato i motivi, ritenendoli complessivamente fondati.
La sentenza valorizza il dato di fatto emerso dagli atti di causa: nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2024 e il 31 marzo 2025, il ricorrente è stato soggetto passivo di tentata rapina, tentato furto aggravato, inseguimento, minaccia e violenza privata, tutti fatti denunciati. Questi episodi hanno riguardato anche momenti in cui l’interessato era lontano dalla propria abitazione e dal luogo di esercizio della professione, circostanza che rende la misura di tutela della vigilanza temporanea radiocollegata non ragionevolmente idonea a fronteggiare i rischi evidenziati.
Il TAR Marche afferma che i circostanziati fatti di rilievo penale, sopravvenuti rispetto alla scadenza del titolo in precedenza rilasciato, avrebbero richiesto uno sforzo motivazionale maggiore da parte dell’Amministrazione per superare le dettagliate controdeduzioni del ricorrente. La decisione amministrativa di diniego, seppur discrezionale, deve comunque confrontarsi con i fatti e dare loro adeguata valutazione, anche in senso contrario rispetto alle deduzioni dell’istante. Nella specie, al di là del mero richiamo delle note istruttorie degli uffici territoriali delle forze dell’ordine — peraltro concordi nel confermare sul piano fattuale quanto dedotto dal ricorrente — non emerge una motivazione sufficiente nel provvedimento di diniego.
Alla luce di tali argomentazioni il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’atto impugnato. Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerato che l’accoglimento del ricorso non implica il riconoscimento del bene della vita sotteso alla domanda; il Ministero dell’Interno è stato condannato al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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