Limiti dimensionali dell’offerta tecnica e decurtazione del punteggio: annullata l’intera gara per mancata predeterminazione dei criteri (TAR Marche n. 984 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione della lex specialis che fissa limiti dimensionali all’offerta tecnica è legittima, ma le relative conseguenze penalizzanti, ove non predeterminate in modo automatico ed espresso, devono essere oggettivamente quantificate prima dell’apertura delle buste. La clausola che attribuisce alla Commissione un generico potere di valutare la “capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi” senza predeterminare i criteri applicativi è illegittima perché consente di dimensionare la penalità in modo da favorire o sfavorire un concorrente. L’onere di dimostrare l’irrilevanza dello sforamento grava sull’offerente che ha violato i limiti dimensionali, non sulla stazione appaltante. L’attività di ricalcolo dei punteggi dopo l’apertura delle offerte economiche è irripetibile.
Il Fatto
Il Comune di Fano indiceva una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 2025-2030, con importo a base d’asta di oltre diciannove milioni di euro. All’esito della valutazione delle offerte, il servizio veniva aggiudicato a una società, mentre la seconda classificata impugnava le risultanze di gara. Successivamente, la stazione appaltante disponeva l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e ribaltava le prime due posizioni in graduatoria, aggiudicando alla società originariamente seconda classificata.
La società rimasta soccombente proponeva nuovo ricorso, contestando la decurtazione di punteggio subita per aver superato i limiti dimensionali dell’offerta tecnica e chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria. Quest’ultima proponeva ricorso incidentale, deducendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per gravi illeciti professionali e omesse dichiarazioni, e chiedendo in subordine l’annullamento dell’intera procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso le censure relative all’esclusione dell’aggiudicataria per presunta violazione dei requisiti minimi del servizio, rilevando una vera e propria “caccia all’errore” nell’offerta concorrente. Le apparenti incongruenze erano state chiarite in sede di gara con il soccorso procedimentale, mentre le prestazioni non espressamente descritte dovevano ritenersi offerte nei termini richiesti dal capitolato. Quanto alla dedotta sottostima del costo della manodopera, il Collegio ha ritenuto che le prospettate incongruità derivassero da differenti metodologie di calcolo non supportate dagli atti di gara.
Il Tribunale ha poi respinto le censure del ricorso incidentale, ritenendo che le annotazioni nel casellario ANAC e le vicende relative a precedenti contratti non fossero idonee a dimostrare una carenza di integrità o affidabilità della ricorrente principale. Le indagini delle Procure di Palermo e Napoli riguardavano soggetti cessati prima della gara o vicende prive di carattere decisivo, mentre l’esclusione disposta da un’agenzia regionale era successiva all’aggiudicazione.
Il cuore della decisione riguarda la decurtazione di 5,91 punti applicata all’offerta della ricorrente principale per aver superato il limite di 50 facciate previsto dall’art. 16 del disciplinare. Il Collegio ha ritenuto legittima la previsione di limiti dimensionali e ha escluso che la ricorrente avesse rispettato le prescrizioni redazionali, avendo utilizzato caratteri rimpiccioliti e non uniformi. Tuttavia, la clausola che attribuiva alla Commissione il potere di valutare la capacità di sintesi, senza quantificare le conseguenze dello sforamento, avrebbe dovuto essere applicata secondo criteri predeterminati prima dell’apertura delle buste.
La penalità quantificata solo in corso di valutazione delle offerte è stata ritenuta illegittima, perché consente di dimensionare il valore della sanzione per favorire o sfavorire un concorrente. Il Tribunale ha escluso sia la riattribuzione tout court del punteggio decurtato sia il rinvio alla Commissione, trattandosi di giudizio discrezionale ormai irripetibile. L’annullamento dell’intera procedura di gara è apparso inevitabile, considerata la sostanziale parità delle valutazioni riportate dalle due offerte in esame.
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Nota della Redazione
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