Divieto di detenzione armi legittimo in caso di conflittualità familiare (TAR Marche n. 978 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione può legittimamente fondarsi su situazioni di accesa conflittualità nei rapporti familiari e di convivenza. In tali ipotesi, la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti dei conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché non si sia già verificato un uso improprio delle stesse. Ai sensi dell’art. 39 del TULPS, è ragionevole e insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità la scelta dell’amministrazione di prevenire situazioni di possibile degenerazione, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi sia comunque coinvolto in tensioni familiari, anche in assenza di un procedimento penale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di caccia, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione dei Carabinieri, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una lite con la compagna convivente, la quale aveva riferito di essere stata minacciata con riferimento all’utilizzo di un’arma. In quella circostanza i militari avevano proceduto al ritiro cautelativo delle armi.
A seguito degli scritti difensivi, la Prefettura acquisiva una relazione dei Carabinieri che aggiornava la situazione: la conflittualità tra i conviventi era proseguita con ulteriori litigi nei giorni successivi, uno dei quali aveva visto la donna riferire di essere stata minacciata con un coltello da cucina, tanto da essere trasportata in ospedale in stato di agitazione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, lamentando l’assenza di procedimenti penali e di accertamenti sui fatti contestati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la misura non scaturiva esclusivamente dall’episodio del 23/6/2024, ma anche da successivi fatti di uguale natura, dei quali parte ricorrente nulla aveva dedotto né smentito. L’amministrazione aveva quindi ben delineato un contesto familiare caratterizzato da accesa e reiterata conflittualità tra i conviventi.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui i provvedimenti limitativi in materia di armi possono fondarsi su situazioni di conflittualità familiare e di convivenza. In questi casi, la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, anche se l’uso improprio non si sia ancora verificato.
La Corte ha quindi affermato che, ai sensi dell’art. 39 TULPS, è ragionevole e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità la scelta dell’amministrazione di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi nei confronti di chi risulti coinvolto in tensioni familiari, anche in assenza di un contestuale uso di armi. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.