Il riesame del divieto di detenzione di armi richiede sopravvenienze positive (TAR Marche n. 972 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi non è configurabile un diritto soggettivo alla detenzione, essendo l’attività consentita in deroga al generale divieto e subordinata alla verifica della piena e continua affidabilità dell’interessato. Il potere del Prefetto ex art. 39 TULPS ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è espresso in un giudizio prognostico di ampia discrezionalità, fondabile anche su elementi indiziari e su condotte non sfociate in condanne. Il riesame in senso favorevole presuppone sopravvenienze positive, specifiche e documentate, idonee a modificare in misura apprezzabile il quadro fattuale posto a base del provvedimento originario; il mero decorso del tempo o la riproposizione di circostanze già esaminate non ne determina il venir meno. La motivazione del rigetto può essere espressa per relationem al provvedimento di cui è chiesta la revoca, quando gli atti richiamati siano noti al destinatario.
Il Fatto
Il provvedimento originario traeva origine dalla querela della convivente per condotte vessatorie, minacce e aggressioni, con conseguente ritiro cautelare delle armi e successivo divieto di detenzione disposto dalla Prefettura nel gennaio 2020. Dopo la remissione della querela, l’archiviazione del procedimento penale e un provvedimento del Tribunale per i minorenni che escludeva interventi limitativi della responsabilità genitoriale, l’interessato chiedeva la revoca del divieto. La Prefettura, con decreto del 2022, confermava il provvedimento vigente e respingeva l’istanza, dando luogo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche respinge il ricorso, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato secondo cui il controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del detentore di armi deve essere particolarmente penetrante, attesa la natura preventiva e cautelare del potere ex art. 39 TULPS.
Quanto alla motivazione del diniego, il Collegio osserva che il riferimento al «provvedimento vigente» identifica senza incertezze il decreto originario del 27 gennaio 2020, noto al ricorrente. Poiché la conferma è intervenuta all’esito dell’esame di atti relativi a una vicenda già posta a base del divieto, non ricorre un richiamo indeterminato a un documento ignoto, e il destinatario ha potuto comprendere le ragioni della decisione ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel merito, la ripresa della convivenza e la remissione della querela precedono il decreto del 2020 ed erano già state dedotte nella memoria procedimentale: non integrano quindi sopravvenienze idonee a imporre una diversa valutazione. La successiva dichiarazione della convivente, che riconduce la denuncia a un’incomprensione familiare, non costituisce un riscontro oggettivo capace di privare di attendibilità la denuncia originaria, descrittiva di condotte protratte nel tempo.
L’archiviazione del procedimento penale non vincola l’Amministrazione, la cui valutazione è diretta a prevenire il rischio di abuso delle armi e non ad accertare una responsabilità, tanto più quando l’archiviazione non contenga un accertamento pieno dell’insussistenza delle condotte. Il decreto del Tribunale per i minorenni, pur positivo, non esprime un giudizio sulla piena affidabilità del ricorrente e dà atto della permanenza di fragilità e criticità, in un contesto di conflittualità familiare che il legislatore considera particolarmente rilevante ai fini del giudizio prognostico.
Né la mancata audizione personale integra un vizio, essendo la partecipazione assicurata dalla presentazione di memorie e documenti e non essendo previsto un diritto a essere sentiti oralmente. Il rigetto dell’istanza di revoca, in quanto sorretto da una valutazione non affetta da travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, è pertanto legittimo.
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Nota della Redazione
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