Ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009: improcedibilità per rinuncia e difetto di interesse sopravvenuto (TAR Marche n. 958 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determinata dal sopravvenuto venir meno dell’utilità della pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La scelta di chiedere o meno la tutela giurisdizionale di una propria situazione giuridica sostanziale è rimessa alla valutazione della parte, in ossequio al principio dispositivo che regge anche il processo amministrativo. La peculiarità della vicenda, che vede un provvedimento di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 avere esaurito il proprio periodo triennale di efficacia, integra i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Fermo aveva disposto nei suoi confronti l’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, a seguito dell’istanza di una donna che ne aveva denunciato condotte assillanti e reiterate, tali da cagionarle uno stato d’ansia e costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.
Nel giudizio di primo grado, la domanda cautelare veniva respinta e l’appello avverso l’ordinanza cautelare era rigettato dal Consiglio di Stato. In prossimità dell’udienza di smaltimento, il ricorrente depositava istanza rappresentando il venir meno dell’interesse all’annullamento, essendo trascorso il periodo triennale di validità del provvedimento, e dichiarando di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, nel trattenere la causa in decisione, ha preliminarmente qualificato l’istanza della parte, rilevando come la stessa, pur nella forma della rinuncia, fosse sostanzialmente espressione di un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha valorizzato le modalità di formulazione dell’istanza e la circostanza che la cessazione della materia del contendere derivasse dall’avvenuta scadenza del termine di efficacia del provvedimento impugnato.
Richiamando il principio dispositivo, il giudice ha rammentato che la scelta di chiedere o meno la tutela giurisdizionale di una propria situazione giuridica sostanziale è interamente rimessa alla valutazione della parte. Ne deriva che, una volta rappresentata l’assenza di un interesse effettivo alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Quanto alle spese, la peculiarità della vicenda, caratterizzata dal decorso del tempo e dall’avvenuto esaurimento dell’efficacia dell’atto, ha integrato i giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
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Nota della Redazione
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