Cessazione della materia del contendere per revoca del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Marche n. 936 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il provvedimento impugnato e gli atti consequenziali siano stati revocati dall’amministrazione, venendo meno l’interesse sostanziale alla decisione. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata in sede di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sentite le parti, senza che residui alcuna questione sulla quale pronunciarsi. La compensazione delle spese di lite costituisce la regola in tali ipotesi, in ragione del sopravvenire della revoca.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato il 28 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti avverso il decreto del Questore di Ancona del 26 gennaio 2026, con il quale era stato disposto il riesame del provvedimento originariamente impugnato.
Nel corso del giudizio, a seguito delle ordinanze di riesame adottate dal TAR, l’amministrazione ha revocato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha depositato una memoria, in data 6 luglio 2026, con la quale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della documentazione depositata dalle parti, l’interesse sostanziale dedotto in giudizio fosse venuto meno per effetto della revoca del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, provvedimento che costituiva l’oggetto sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti.
Il TAR ha valutato la cessazione della materia del contendere quale esito naturale del sopravvenuto provvedimento di riesame favorevole all’istante. L’eliminazione dell’atto gravato dall’amministrazione ha, infatti, determinato il venir meno della necessità di una pronuncia di annullamento, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sul merito delle censure dedotte.
La definizione del giudizio è avvenuta in forma camerale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previa audizione delle parti, non essendo necessario approfondire le questioni sollevate con il ricorso, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la natura sopravvenuta e non prevedibile della ragione della definizione del giudizio. Ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte interessata, a tutela dei diritti previsti dall’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dall’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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