La revisione prezzi ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 non riguarda il riequilibrio del corrispettivo (TAR Marche n. 924 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi disciplinata dall’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 persegue la finalità di riequilibrio contrattuale, del tutto distinta dalla finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica che connota le varianti in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Esula dall’ambito applicativo di quest’ultima norma l’iniziativa dell’appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi. La richiesta di adeguamento del corrispettivo per intervenuto rinnovo del CCNL va ricondotta alla clausola pattizia di revisione dei prezzi, con gli effetti e i limiti ivi previsti, e non può essere riqualificata come variante in corso d’opera.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di una convenzione quadro per servizi di vigilanza non armata stipulata con la SUAM della Regione Marche, chiedeva l’attivazione del procedimento di revisione della tariffa oraria. L’istanza era motivata dall’intervento di due rinnovi del CCNL di categoria, il secondo dei quali ritenuto imprevedibile e tale da alterare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Il Soggetto Aggregatore rigettava l’istanza richiamando la clausola della convenzione che prevedeva prezzi fissi per i primi dodici mesi dalla stipula e il meccanismo di revisione basato sull’indice Istat. La ricorrente impugnava il diniego, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare la diversa disciplina delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche respinge il ricorso nel merito, soprassedendo sulle eccezioni in rito. Il Collegio rileva che l’istanza presentata dalla ricorrente era formulata in termini generici, senza alcun riferimento alla disciplina delle varianti, e chiedeva espressamente l'”Attivazione del Procedimento di Revisione della Tariffa”. Il diniego impugnato aveva quindi correttamente ricondotto la domanda alla clausola contrattuale di revisione prezzi, che prevedeva prezzi fissi per i primi dodici mesi di durata della convenzione.
La Corte chiarisce che la fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 attiene alle varianti in corso d’opera, le quali devono rispondere a un preciso interesse dell’amministrazione e sono esercitate attraverso la sua discrezionalità nell’ambito dello ius variandi. Tale istituto persegue una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale propria della revisione dei prezzi. Non può pertanto essere invocato dall’appaltatore per ottenere un corrispettivo più remunerativo.
Quanto al dedotto obbligo di rinegoziazione ex artt. 11 e 60, d.lgs. n. 36/2023, il Collegio osserva che l’amministrazione non ha negato ogni forma di riequilibrio, ma lo ha ricondotto alla disciplina pattizia della convenzione. Il precedente citato dalla ricorrente non afferma alcun principio di applicazione retroattiva della nuova disciplina codicistica ai rapporti sorti sotto il d.lgs. n. 50/2016.
La censura di violazione della buona fede contrattuale è infondata: la ricorrente aveva sottoscritto il contratto senza riserve e aveva confermato l’offerta quando erano già prevedibili gli effetti dei rinnovi contrattuali. Le spese sono compensate per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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