La PAS si forma per silentium se il Comune non esercita i poteri tipici entro trenta giorni (TAR Marche n. 920 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 appartiene al genus della SCIA. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, il Comune è tenuto a verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste, ivi inclusi i profili di completezza documentale, e a contestare le eventuali carenze con l’ordine motivato di non effettuare l’intervento. Decorso infruttuosamente tale termine, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita e la posizione del dichiarante si consolida definitivamente. Le successive richieste istruttorie non possono giustificare l’adozione di un provvedimento di archiviazione e declaratoria di inefficacia, atteso anche il decorso del termine annuale per l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che richiede comunque la dimostrazione di un interesse pubblico prevalente.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al SUAP del Comune di Fermo, in data 21 marzo 2023, un’istanza di PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano in zona agricola. L’intervento era risultato ammesso alle procedure competitive indette dal GSE, con consequenziale necessità di attestazioni sulla conformità del piano di alimentazione, rimaste inevase per l’inerzia dell’amministrazione. Solo dopo quindici mesi, a seguito della comunicazione di inizio lavori da parte della società, il Comune avviava un’istruttoria tardiva, culminata, dopo ulteriori richieste e solleciti, nella nota del 26 giugno 2025 con cui l’istanza veniva archiviata per incompletezza e dichiarata inefficace.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, condividendo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 3989 e n. 3990 del 2024 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 130 del 2023), qualifica la PAS come SCIA a efficacia differita. Ne deriva che il termine di trenta giorni di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 ha natura decadenziale e impone all’amministrazione di accertare ogni eventuale carenza — sostanziale o formale-documentale — della dichiarazione, adottando l’unico atto tipizzato: l’ordine motivato di non effettuare l’intervento. La mancata adozione nel termine determina il perfezionamento del titolo, con conseguente consolidamento dell’affidamento del privato.
Il Collegio esclude che la tardiva richiesta di integrazioni documentali possa avere efficacia sospensiva o interruttiva del procedimento, poiché la norma non contempla poteri atipici esercitabili oltre il termine. La relativa documentazione, ove mancante, avrebbe dovuto essere richiesta e valutata entro i trenta giorni; una volta spirato il termine, l’attività è lecitamente iniziabile. Il Tribunale stigmatizza altresì l’atteggiamento ostruzionistico dell’amministrazione, emerso dalle interlocuzioni con ARPAM e AST, i cui apporti — qualificati come mere richieste di collaborazione — non costituiscono pareri obbligatori né atti di assenso, trattandosi di indicazioni conformative verificabili in fase di realizzazione ed esercizio dell’impianto.
Con riguardo all’esercizio dei poteri di autotutela, il TAR rileva che il provvedimento impugnato, adottato dopo oltre ventisei mesi, è comunque illegittimo per l’assenza della dimostrazione di un interesse pubblico prevalente rispetto a quello alla produzione di biometano da fonti rinnovabili, attività qualificata ex lege come di interesse pubblico e ricompresa tra le missioni del PNRR. In assenza di un termine perentorio di legge che imponga l’esercizio del potere di annullamento, la verifica dell’interesse pubblico idoneo a travolgere il legittimo affidamento è tanto più rigorosa in presenza di un titolo formatosi per silentium.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda impugnatoria e la domanda di accertamento vengono accolte, con declaratoria dell’avvenuto perfezionamento del titolo. La domanda risarcitoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante la proroga legale al 30 giugno 2028 del termine per la messa in esercizio degli impianti finanziati con fondi PNRR.
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Nota della Redazione
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