Revoca nulla osta per auto-annullamento: improcedibilità del ricorso (TAR Marche n. 822 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso la revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro quando l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, abbia riesaminato la pratica e rilasciato il provvedimento richiesto. La sopravvenienza determinata dal riesame positivo esaurisce la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la decisione sul merito delle censure.
Il Fatto
La ditta individuale ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto, deducendo i vizi di legittimità che lo affettavano. Costituitasi l’amministrazione intimata, la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che la Prefettura, aderendo all’ordinanza cautelare già emessa dalla Sezione, aveva depositato in giudizio la documentazione comprovante l’avvenuto riesame della pratica. Tale riesame si era concluso con esito positivo, mediante il rilascio del richiesto nulla osta al lavoro.
La circostanza ha integrato una sopravvenienza idonea a determinare il venir meno dell’interesse al ricorso. Una volta conseguita l’utilità sostanziale perseguita con l’azione, la decisione nel merito non avrebbe potuto apportare alcun beneficio concreto alla ricorrente.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., compensando le spese del giudizio tra le parti in ragione dei giusti motivi ravvisati nella condotta dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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