La sopravvenienza del riesame favorevole determina la carenza di interesse (TAR Marche n. 819 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., quando l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, provveda al riesame della pratica e rilasci il provvedimento favorevole originariamente richiesto. Il giudizio amministrativo, improntato al criterio dell’interesse concreto e attuale alla decisione, non può essere mantenuto in vita quando la cessazione della materia del contendere o il venir meno dell’interesse rendano inutile l’esito del processo. In tale evenienza, la soccombenza virtuale e la condotta processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, impugnava il provvedimento del 6 febbraio 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pesaro aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero il 23 maggio 2025, su istanza prodotta il 12 febbraio 2025. Avverso tale revoca, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto e dei provvedimenti connessi.
La Prefettura di Pesaro Urbino si costituiva in giudizio, mentre il Ministero dell’Interno restava non costituito. Nelle more del giudizio, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 112/2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha considerato che la Prefettura, con deposito documentale del 5 giugno 2026, aveva allegato e comprovato di aver adempiuto all’ordinanza cautelare, provvedendo al prescritto riesame della pratica e concludendolo con esito positivo, mediante il rilascio del nulla osta al lavoro richiesto.
Alla luce di tali sopravvenienze, il Collegio ha ritenuto che fosse venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, in quanto l’oggetto della domanda era stato interamente soddisfatto dall’azione amministrativa conseguente al riesame. La definizione del giudizio, pertanto, non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, essendo stata rimossa la lesione lamentata.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pronunciata all’esito della camera di consiglio del 18 giugno 2026, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., nella forma della sentenza breve.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, considerata la natura della vicenda e l’esito del giudizio, non riconducibile ad una soccombenza formale di alcuna delle parti. L’amministrazione ha infatti provveduto al riesame solo in seguito all’adozione della misura cautelare, sicché la definizione del processo non ha accertato il fondamento delle rispettive pretese.
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Nota della Redazione
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