Violazione art. 10-bis l. n. 241/1990: diniego su motivazione nuova e contraddittorio procedimentale non rispettato (TAR Marche n. 157 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di diniego che, all’esito del procedimento di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, si fondi su una motivazione nuova e diversa rispetto a quella comunicata all’interessato, atteso che le effettive ragioni del provvedimento devono essere poste a fondamento del contraddittorio procedimentale. La violazione del diritto di partecipazione non può ritenersi superflua allorché l’Amministrazione, in virtù del principio di leale collaborazione, avrebbe potuto riqualificare le istanze presentate e valutarle, ove sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 27-quinquies e 27-sexies del d.lgs. n. 286/1998. La domanda cautelare va, pertanto, accolta ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione da eseguirsi in contraddittorio con l’interessata.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa avente sede estera, impugnava i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ancona aveva respinto le domande di nulla osta ai fini del rilascio di permesso di soggiorno ex art. 27 TUI per distacco transnazionale di propri dipendenti, chiedendone la sospensione cautelare. A fondamento del ricorso, la società deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che i provvedimenti impugnati recavano una motivazione del tutto nuova e diversa rispetto a quella già comunicata in sede di preavviso di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Collegio ha osservato che gli atti impugnati poggiavano su una motivazione integralmente nuova rispetto a quella che era stata oggetto della comunicazione del 2 dicembre 2025, sicché il contraddittorio procedimentale, sulle effettive ragioni dei dinieghi, non era stato rispettato.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, avuto riguardo ai motivi di diniego, la partecipazione degli interessati non sarebbe stata superflua. In particolare, l’Amministrazione, in forza del principio di leale collaborazione, avrebbe potuto riqualificare le istanze presentate e valutarle, ove sussistenti i presupposti, ai sensi degli artt. 27-quinquies e 27-sexies del TUI.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo che l’Amministrazione proceda a un nuovo esame delle istanze, da eseguirsi in contraddittorio con la parte interessata. Il Collegio ha compensato le spese della fase cautelare e ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.
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Nota della Redazione
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