Contro il primo turno elettorale il rito è l’art. 130 c.p.a. anche dopo il ballottaggio (TAR Marche n. 813 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio elettorale in materia di elezioni comunali è disciplinato dall’art. 130 c.p.a., che consente l’impugnazione degli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi soltanto alla conclusione del procedimento, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti. Il ballottaggio costituisce atto interno al procedimento elettorale, articolato in due turni ma definito solo con il provvedimento finale di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti. Ne consegue che le doglianze avverso l’esito del primo turno sono improcedibili se proposte prima della proclamazione, salva l’impugnazione congiunta di quest’ultima. Il rito accelerato ex art. 129 c.p.a. resta riservato agli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione al procedimento elettorale preparatorio.
Il Fatto
Un candidato alla carica di sindaco, ammesso al ballottaggio per le elezioni comunali, ha impugnato i verbali delle sezioni elettorali e quelli dell’Ufficio Centrale, contestando l’esito del primo turno e chiedendo il riconteggio delle schede e la propria proclamazione a sindaco. L’impugnazione, proposta secondo il rito elettorale, era stata preceduta da istanze urgenti di riconteggio dichiarate inammissibili dal Tribunale nelle more dello svolgimento del secondo turno. Dopo la celebrazione del ballottaggio e la successiva proclamazione degli eletti, il ricorrente non ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse né ha richiesto il rinvio per motivi aggiunti avverso l’atto di proclamazione, che peraltro lo vedeva proclamato sindaco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l’estromissione della Prefettura dal giudizio, ritenendo che la legittimazione passiva spetti alla pubblica amministrazione cui sono imputati i risultati elettorali, e non agli organi, come gli uffici elettorali, destinati a sciogliersi dopo la proclamazione e privi di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 130 c.p.a., gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi sono impugnabili solo alla conclusione del procedimento, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti. Ha quindi escluso l’utilizzabilità del rito ex art. 129 c.p.a., riservato agli atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, soggetti al termine di tre giorni dalla pubblicazione o comunicazione.
Il ballottaggio, ha precisato il Tribunale, è un atto interno al procedimento elettorale articolato in due turni, che si definisce solo con il provvedimento finale di proclamazione del sindaco e dei consiglieri. Le doglianze relative all’esito del primo turno devono quindi essere proposte con le modalità e le tempistiche del rito di cui all’art. 130 c.p.a. In assenza di impugnazione della proclamazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Tribunale ha infine condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti costituite, secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della palese inammissibilità dell’originaria impugnazione, disponendo la compensazione nei confronti degli intervenienti ad adiuvandum.
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Nota della Redazione
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