Rinunzia al ricorso e piena disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Marche n. 799 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunziare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione. La dichiarazione di rinunzia, correttamente resa ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo, impugnava dinanzi al TAR Marche il decreto del Prefetto di Macerata del 22.12.2025, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., nonché il decreto del Questore di Macerata del 10.01.2026 di revoca della licenza stessa, insieme agli atti presupposti e consequenziali, incluso il verbale di sequestro cautelare. A sostegno del gravame deduceva la illegittimità dei provvedimenti prefettizio e questorile. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura si costituivano formalmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il ricorrente notificava in data 16.04.2026 e depositava in data 20.04.2026 una nota con cui dichiarava di voler rinunziare al ricorso. Il TAR ha ritenuto la rinunzia rituale, essendo stata notificata alla Pubblica Amministrazione nel rispetto del termine dilatorio di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.
Il Collegio ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice non dispone né del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione, sicché la manifestazione di volontà di rinunziare, o la dichiarazione di aver perduto interesse alla decisione, non può che essere recepita dal giudice.
Alla luce della dichiarazione di rinunzia, resa nelle forme dell’art. 84 cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per rinunzia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese processuali in ragione della vicenda complessiva e della mera costituzione formale della Pubblica Amministrazione, senza onere per il contributo unificato, rimasto a carico della parte che lo aveva anticipato.
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Nota della Redazione
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