Ottemperanza del giudicato del Giudice del Lavoro sulla carta docente (TAR Marche n. 771 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza avverso il mancato pagamento delle somme liquidate dal Giudice del Lavoro in favore del docente per il beneficio della carta docente, il giudice amministrativo è chiamato a verificare esclusivamente il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e il mancato adempimento dell’Amministrazione, senza poter rimettere in discussione il giudicato. La costituzione formale dell’Amministrazione, priva di deduzioni sostanziali, non vale ad opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa creditoria. Accertata l’inottemperanza, il giudice dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, con funzioni sostitutorie da attivarsi su istanza del creditore.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza dichiarata esecutiva, aveva riconosciuto al ricorrente, docente, il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici di riferimento, oltre alle spese di lite.
Avvenuta la notifica della sentenza, l’Amministrazione non provvedeva al pagamento delle somme liquidate. Il ricorrente, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche. Il Ministero si costituiva con memoria formale, senza opporre alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato eseguito il titolo esecutivo formato sul giudicato.
La decisione si fonda sulla considerazione che, in presenza dei presupposti di legge, la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza del Giudice del Lavoro, fatti salvi gli importi eventualmente già corrisposti, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. L’attivazione del commissario è subordinata a un’apposita istanza del creditore, che dovrà investirlo direttamente trascorso il termine assegnato all’Amministrazione; il commissario provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione, richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025, in ragione della non controversa inottemperanza al momento della proposizione del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.