Sospensione cautelare e incombenti istruttori per la valutazione UVI degli ospiti (TAR Marche n. 142 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori al fine di acquisire elementi di valutazione necessari per un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto. La sospensione dell’esecuzione di un provvedimento di revoca di autorizzazioni amministrative per strutture socio-sanitarie è subordinata alla verifica, in concreto, della situazione degli ospiti, la cui condizione di salute e la cui volontà di permanenza costituiscono interessi rilevanti da tutelare. La valutazione di autosufficienza degli ospiti, demandata alla competente Unità di Valutazione Integrata (UVI), rappresenta un elemento decisivo per accertare la compatibilità della loro permanenza nella struttura.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Porto Sant’Elpidio ha disposto la revoca di alcune autorizzazioni amministrative relative a una struttura per anziani, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. Marche n. 21/2016. Nel ricorso, la società ha chiesto l’annullamento del provvedimento, deducendo plurimi vizi di legittimità, e ha avanzato istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del provvedimento medesimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto necessario disporre ulteriori adempimenti istruttori, a seguito dell’istruttoria già svolta dal Comune. Dall’esito di tale attività è emerso che all’interno delle strutture interessate sono attualmente ospitati dodici anziani. Con specifico riferimento al quesito concernente gli ospiti individuati come “non autosufficienti”, sono stati indicati cinque nominativi.
Il Collegio ha evidenziato la necessità di sottoporre tali soggetti a una valutazione da parte della UVI (Unità di Valutazione Integrata) delle AST di Macerata e Fermo, al fine di verificare in concreto la loro condizione di autosufficienza e la compatibilità del loro stato di salute con la permanenza nella struttura stessa. L’incombente è stato assegnato, con un termine di novanta giorni, ai direttori generali pro tempore delle suddette AST.
Con riguardo al bilanciamento degli interessi, il giudice ha rilevato che dagli atti di causa, dalla discussione orale e dall’istruttoria svolta non è emersa né la volontà degli ospiti di lasciare la struttura né una situazione di pregiudizio immediato per gli stessi. Tale circostanza ha assunto rilievo dirimente ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla decisione di merito, con il divieto di inserimento di nuovi ospiti nelle strutture. Ha, inoltre, fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso e compensato le spese della fase cautelare, ravvisando i presupposti per l’oscuramento dei dati personali.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.