Revoca nulla osta lavoro subordinato: requisito reddituale permanente (TAR Marche n. 140 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca del nulla osta al lavoro subordinato di cittadino straniero, il requisito reddituale richiesto per il nucleo familiare composto da più conviventi deve essere posseduto e mantenuto per l’intera durata della procedura di assunzione. Non è rilevante, pertanto, la sola situazione reddituale esistente all’atto di presentazione della domanda. La dichiarazione di impegno di un familiare a contribuire con il proprio reddito deve essere portata a conoscenza dell’Amministrazione procedente, con prova dell’invio al SUI, per poter essere validamente considerata.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava davanti al TAR Marche il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona aveva revocato il nulla osta per l’assunzione di personale subordinato beneficiante dei decreti flussi. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca, deducendo che l’Amministrazione avrebbe erroneamente valutato la propria situazione reddituale e la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza. Si costituivano in giudizio la Prefettura e il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza delle censure e documentando le ragioni poste a base della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela richiesta. In primo luogo, il contraddittorio procedimentale risultava correttamente instaurato, essendo stato il ricorrente messo nella condizione di partecipare al procedimento di revoca. Quanto all’intempestività della trasmissione documentale, evidenziata nel parere dell’ITL, il Collegio ha osservato che tale circostanza non aveva costituito di per sé il motivo della revoca.
Nel merito della vicenda, il TAR ha chiarito che il requisito reddituale — pari a € 27.000,00 per il nucleo familiare composto da più conviventi — deve essere posseduto e mantenuto per tutta la durata della procedura. Ne consegue che non può assumersi come dirimente la sola situazione economica esistente al momento della presentazione dell’istanza di nulla osta.
Quanto alla dichiarazione di impegno del familiare a contribuire con il proprio reddito, il Collegio ha rilevato che, pur essendo stata versata in atti, non era dato sapere se fosse stata portata a conoscenza dell’Amministrazione. La dichiarazione risultava di data successiva al parere dell’ITL e non emergeva la prova dell’invio al SUI presso la Prefettura di Ancona. Tale carenza probatoria impediva di attribuire rilievo alla dichiarazione medesima ai fini della verifica del requisito reddituale.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase di giudizio.
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Nota della Redazione
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