Conversione permesso di soggiorno stagionale: necessaria l’attività lavorativa nel settore stagionale (TAR Marche n. 138 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, presuppone lo svolgimento di giornate lavorative nel settore stagionale durante la vigenza del rapporto di lavoro con il datore di lavoro per il quale è stato rilasciato il nulla osta. L’attività lavorativa prestata alle dipendenze di un’impresa che svolge attività non stagionale non integra il presupposto normativo. La mera dichiarazione, non dimostrata, della disponibilità di un’azienda a riassumere il lavoratore non è idonea a fondare la tutela cautelare, difettando il requisito del fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale, chiedeva allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Ascoli Piceno la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione rigettava l’istanza con decreto notificato il 31 marzo 2026 e il lavoratore proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituivano in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026, ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, ma ha fondato il rigetto principalmente sulla carenza del fumus boni iuris.
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del presupposto normativo richiesto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, rilevando che il ricorrente non avesse svolto giornate lavorative nel settore stagionale durante la vigenza del rapporto di lavoro con la ditta per la quale il nulla osta era stato rilasciato.
I giudici hanno poi osservato che il rapporto di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente era intercorso con un’azienda operante in settore non stagionale e che tale rapporto si era ormai concluso. La circostanza della disponibilità di tale azienda a riassumere il lavoratore, soltanto dichiarata nel ricorso, non risultava dimostrata né suffragata da elementi documentali.
Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare e disponendo l’esecuzione amministrativa dell’ordinanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.