L’esclusione per grave illecito professionale non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità (TAR Marche n. 758 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure ad evidenza pubblica, la valutazione circa la sussistenza di un grave illecito professionale che giustifichi l’esclusione di un operatore economico è rimessa alla autonoma e discrezionale valutazione della stazione appaltante, la quale non è tenuta a decidere il merito delle controversie che hanno coinvolto il concorrente nell’esecuzione di altri appalti. Tale valutazione non richiede un accertamento definitivo di responsabilità in sede civile o penale, essendo sufficiente che l’amministrazione maturi un ragionevole e motivato dubbio sull’affidabilità dell’operatore, basato su elementi seri, attuali e adeguatamente documentati. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella redazione di atti procedimentali non integra di per sé una violazione della c.d. riserva di umanità quando la decisione finale rimane giuridicamente imputata al funzionario pubblico e l’eventuale supporto tecnologico riguarda aspetti accessori della motivazione.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di una procedura negoziata per lavori di adeguamento sismico indetta dall’Agenzia del Demanio, veniva sottoposta ex post alla verifica del possesso dei requisiti generali, secondo la tempistica dell’inversione procedimentale. Il RUP, all’esito dell’istruttoria, proponeva l’esclusione della società ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, ritenendo insussistente il requisito dell’affidabilità alla luce di tre risoluzioni contrattuali subite dall’impresa nel corso del 2023. La società ricorreva deducendo l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti normativi e per la violazione del principio della riserva di umanità, sostenendo che la relazione del RUP fosse stata redatta con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati né controllati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, nel respingere il ricorso, osserva che la stazione appaltante è libera di valutare in piena autonomia l’affidabilità del concorrente, senza essere condizionata da provvedimenti adottati da altre amministrazioni. Il Collegio esclude la contraddittorietà dell’azione amministrativa ravvisata dalla ricorrente, atteso che le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio dispongono di autonomia operativa per l’indizione di procedure e l’esecuzione di appalti, e che le risoluzioni contrattuali valorizzate nel giudizio di inaffidabilità erano successive all’aggiudicazione dell’altro appalto invocato dalla società.
Quanto al merito della valutazione, il Tribunale ribadisce che il giudice amministrativo non può sostituire il proprio punto di vista a quello dell’amministrazione. In particolare, il RUP non è tenuto a prendere posizione sul dettaglio delle singole vicende contrattuali che hanno coinvolto l’operatore, dovendo invece apprezzare se la condotta valorizzata possa incidere sull’affidabilità rispetto allo specifico appalto per cui è indetta la gara. In questo senso, la pendenza di un giudizio civile non esclude la rilevanza dell’illecito professionale, che opera anche in assenza di un accertamento definitivo, purché il comportamento sia serio, attuale e documentato.
Il Collegio ritiene la motivazione del provvedimento impugnato adeguata, in quanto dà conto delle ragioni delle pregresse risoluzioni e spiega perché le condotte imputate alla ricorrente potrebbero mettere a rischio la regolare esecuzione dell’appalto. Le tre risoluzioni contrattuali, lungi dal costituire un episodio isolato, integrano un quadro indiziario che rende legittimo il giudizio negativo di affidabilità, tanto più che la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ferrara aveva rimarcato l’illiceità della condotta dell’appaltatore nell’abbandono del cantiere.
Sulla questione della c.d. riserva di umanità, il TAR chiarisce che la censura è mal posta, non ricorrendo nella specie una decisione completamente automatizzata. La relazione del RUP costituisce atto endoprocedimentale, mentre la determinazione finale è stata adottata dal dirigente, sul quale ricade la responsabilità della verifica della correttezza degli atti del procedimento. Anche laddove il RUP avesse utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per richiamare principi giurisprudenziali, tale modalità non inciderebbe sulla parte volitiva dell’atto, atteso che le valutazioni sul merito delle condotte appartengono al funzionario. In ogni caso, i principi richiamati risultano effettivamente affermati in numerose pronunce del giudice amministrativo e di legittimità, per cui l’eventuale errore sui numeri delle sentenze non inficia la legittimità del provvedimento.
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Nota della Redazione
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