Irricevibilità dell’impugnativa per tardiva notifica e difetto di periculum (TAR Molise n. 76 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando l’impugnativa risulti notificata oltre il termine di decadenza, rendendo il ricorso irricevibile per carenza di fumus boni iuris. La successiva sottoscrizione di una rinuncia formale, irrevocabile e incondizionata al diritto alle spese legali da parte del beneficiario della delibera impugnata determina il sopravvenuto difetto di interesse alla misura cautelare. Il periculum in mora non è configurabile quando il danno prospettato dal ricorrente non sia attuale e concreto, ma meramente ipotetico e privo di dimostrazione.
Il Fatto
Un soggetto, nella qualità di componente del Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, impugnava la Delibera del Comitato esecutivo n. 11 del 26.02.2026, con la quale era stato disposto il rimborso delle spese legali per l’assistenza in un giudizio penale definito con sentenza del 15.01.2026, nonché la successiva Delibera presidenziale n. 2 del 3.03.2026 di revoca in autotutela della prima delibera.
Il ricorrente contestava altresì, in via derivata, la Delibera del Consiglio dei delegati n. 5 del 9.04.2026, nella parte in cui prendeva atto delle dimissioni del legale rappresentante dalle cariche consortili senza considerare l’intervenuta decadenza ex art. 33 dello Statuto, e la Delibera del Consiglio dei delegati n. 6 del 9.04.2026, avente ad oggetto la rielezione del medesimo alla carica di Presidente. Avverso tali atti veniva proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la delibera del Comitato esecutivo n. 11 risaliva al 26.02.2026, mentre il ricorso era stato notificato al Consorzio soltanto il 25.05.2026. Il Collegio ha quindi ritenuto che la domanda cautelare risultasse sguarnita dell’indispensabile fumus boni iuris, atteso il notevole lasso temporale intercorso tra l’adozione dell’atto e la notifica del ricorso, tale da far ragionevolmente ritenere fondata l’eccezione di irricevibilità dell’impugnativa sollevata dalle controparti.
Il Tribunale ha soggiunto che tale eccezione non poteva essere superata nemmeno accedendo alla tesi patrocinata dal ricorrente, secondo cui la revoca della delibera gravata sarebbe risultata inefficace. Sotto tale profilo, la citata delibera n. 11/2026 appariva comunque oggettivamente superata dalla successiva rinuncia formale, irrevocabile e incondizionata al diritto delle spese legali, sottoscritta dal beneficiario della stessa e recapitata al Consorzio in data 9.04.2026. Tale rinuncia, prodotta in giudizio dalla difesa consortile, comportava il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio cautelare.
Infine, il Collegio ha reputato che il danno prospettato dal ricorrente non configurasse nemmeno gli estremi del periculum in mora indispensabile per la concessione della misura cautelare. Il pregiudizio lamentato appariva, infatti, privo dei caratteri di attualità e concretezza richiesti dalla giurisprudenza per l’accoglimento dell’istanza incidentale. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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