Lavoro subordinato di cittadini stranieri e danno grave e irreparabile in sede cautelare (TAR Molise n. 66 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro subordinato di cittadini stranieri, la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di nulla osta deve essere valutata alla stregua del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. La mancata assunzione di due lavoratori part-time, con retribuzione mensile di € 600 complessivi, non può ritenersi idonea a cagionare un danno grave e irreparabile all’organizzazione aziendale allorché la società ricorrente abbia dichiarato una redditività economica significativamente superiore. In tal caso, l’istanza cautelare va respinta, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di ristorazione, impugnava dinanzi al TAR Molise i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia aveva respinto le istanze di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per due figure professionali, un “Aiuto Cuoco” e un “Cameriere”, entrambe da impiegare part-time a 24 ore settimanali, con uno stipendio medio mensile di € 600.
La società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di rigetto, deducendo che la mancata assunzione di tali lavoratori avrebbe inciso gravemente e irreparabilmente sull’organizzazione e sulla continuità dell’attività imprenditoriale. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura U.T.G. di Isernia, che controdeducevano puntualmente alle censure avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella fase cautelare del giudizio, ha scrutinato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, rilevando in primo luogo che le censure formulate dalla società ricorrente avevano trovato puntuale controdeduzione da parte della difesa erariale, circostanza che incideva negativamente sulla valutazione del fumus boni iuris.
Il Tribunale ha quindi concentrato la propria valutazione sul periculum in mora, ritenendolo insussistente. Ad avviso del Collegio, risulta implausibile che la mancata assunzione delle due figure professionali, part-time e con una retribuzione complessiva di € 600 mensili, possa determinare un pregiudizio grave e irreparabile all’organizzazione di un’attività economica, considerata la redditività che la stessa società aveva affermato di possedere nel ricorso introduttivo.
La valutazione di proporzionalità tra il pregiudizio lamentato e le dimensioni economiche dell’impresa ha condotto il Collegio a escludere la sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura cautelare.
Conseguentemente, il TAR Molise ha respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.