Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Molise n. 237 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulti pienamente soddisfatta dall’attività amministrativa sopravvenuta. Il rilascio del permesso di soggiorno, successivo all’impugnativa della revoca del nulla-osta al lavoro, determina la piena e puntuale soddisfazione dell’interesse azionato, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso e imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La sopravvenienza satisfattiva non richiede alcuna valutazione sul fumus dei motivi dedotti, né sulla fondatezza nel merito delle censure.
Il Fatto
Una cittadina straniera aveva ottenuto il nulla-osta al lavoro stagionale, rilasciato il 3 febbraio 2024, e il successivo visto di ingresso. Dopo l’ingresso in Italia, la comunicazione alle autorità era avvenuta in ritardo, e l’interessata aveva giustificato il ritardo con problemi di salute documentati. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ritenendo i certificati medici non idonei a giustificare l’omissione, aveva disposto la revoca del nulla-osta.
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento, deducendo vizi di incompetenza, violazione del contraddittorio, difetto di istruttoria e carenza motivazionale. Con ordinanza cautelare il Tribunale aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva rilasciato il permesso di soggiorno; all’udienza la difesa della ricorrente aveva domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiararla quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Il Collegio ha osservato che la controversia aveva già trovato un nuovo assetto amministrativo completamente satisfattivo degli interessi dedotti, in ragione dei provvedimenti emessi medio tempore dall’Amministrazione. In particolare, l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno agognato ha determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La pronuncia richiama, quale precedente conforme, il C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 8100/2025, confermando l’orientamento per cui il rilascio del titolo di soggiorno sopravvenuto priva di interesse la decisione sul ricorso avverso la revoca del nulla-osta. Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda giudiziale.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, riconoscendo la sussistenza delle eccezionali ragioni previste dalla legge. Tale statuizione tiene conto della peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenienza satisfattiva che ha reso superflua la decisione nel merito delle censure proposte.
La decisione si segnala per l’applicazione del principio per cui la cessazione della materia del contendere opera quale strumento processuale di chiusura del giudizio allorché l’Amministrazione abbia spontaneamente soddisfatto la pretesa azionata, senza che residui alcun interesse alla pronuncia di annullamento.
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Nota della Redazione
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